Formulario: si applica il regime sanzionatorio originario, nonostante la confusione generata dal Sistri
La massima
Trasporto rifiuti pericolosi – Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 – Modifica apportata dal Dlgs 205/2010 – Vuoto sanzionatorio normativo – Dlgs 121/2011 – Norma di carattere “interpretativo” – Formulari di trasporto rifiuti – Articolo 193, Dlgs 152/2006 – Valore certificativi della natura del rifiuto – Escluso
1. Il reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nello stesso di dati incompleti o inesatti, previsto nella versione originaria dell’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006, non è stato abrogato al momento di entrata in vigore del Dlgs 205/2010, in quanto la modifica della norma, con la previsione di una mera sanzione amministrativa per tale condotta, è operativa solo a partire dall’assoggettamento del trasporto, in via esclusiva, al SistrI, come confermato dall’articolo 4, Dlgs 121/2011, che ha introdotto nell’articolo 39, Dlgs 205/2010 il comma 2-bis, il quale, nel prevedere l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 258, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del Dlgs 205/2010, ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili anche ai fatti commessi antecedentemente.
2. La previsione dell’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006, successiva alla modifica da parte dell’articolo 3, Dlgs 205/2010, secondo cui “si applica la pena di cui all’articolo 483 C.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”, non si estende all’ipotesi di trasporto di rifiuti con formulario recante l’indicazione di dati incompleti o inesatti, in quanto il formulario non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato che ha, dunque, natura prettamente dichiarativa (P.Fi.).
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