231 ambiente: la confisca si ha solo per i reati presupposto previsti dalla legge
La massima
Responsabilità persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 – Reati ambientali – Confisca – Profitto del reato-presupposto – Inclusione del reato nel catalogo dei reati presupposto previsti dalla legge – Necessità
I reati-presupposto collegati all’indebito profitto dell’ente oggetto di sequestro finalizzato alla confisca sono solo quelli previsti dal Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti per reato di dipendenti e collaboratori), pena violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio.
Va annullato il provvedimento di merito che dispone il sequestro ai fini della confisca ex articoli 19 e 53 Dlgs 231/2001 di beni di un gruppo imprenditoriale accusato di reati ambientali non inclusi, al momento della loro commissione, tra quelli individuati dal citato Dlgs 231/2001, ossia dopo l’entrata in vigore del Dlgs 121/2011.
Se il profitto ex Dlgs 231/2001 è il vantaggio economico che deriva immediatamente dal reato-presupposto, la nozione di profitto come risparmio di spesa conseguito dall’ente presuppone comunque l’individuazione di un risultato economico positivo determinato dalla realizzazione del reato contestato. Inquadrare il profitto come vantaggio patrimoniale pari ai costi futuri che l’impresa avrebbe dovuto sostenere per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili e fare cessare le violazioni delle norme ambientali, non appare condivisibile (F.P.).
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