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Miscelazione, autorizzazioni pregresse valide fino a scadenza. Resta salva la revoca in autotutela della P.a.

Argomenti trattati: Autorizzazioni

Quesito numero 862

È possibile continuare a svolgere le operazioni di miscelazione autorizzate (D9) dalla Regione mediante Aia oppure, a seguito delle modifiche intervenute all’articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006, è necessario comunque richiedere un aggiornamento dell’Aia alle nuove disposizioni di legge affinché venga nuovamente ed espressamente autorizzata la miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi caratteristiche differenti di pericolosità (classi H) facendo riferimento ad esempio ai nuovi indirizzi tecnici (primo fra tutti l’identificazione della miscelazione con l’operazione D13 e la tabella, esemplificativa e non esaustiva, della “Compatibilità caratteristiche di pericolo – Classi H –”) dapprima emanati dalla Regione Lombardia (ex Dgr IX/3596 del 6 giugno 2012) e successivamente confermati anche dal Documento Conferenza delle Regioni n°12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012, quest’ultimo tuttora in attesa di adozione da parte del Ministero dell’ambiente? Ad oggi la nostra Regione non ha legiferato in merito, come invece ha fatto la Regione Lombardia.

risponde Paola Ficco