La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una isola ecologica è autorizzata come impianto dalla Provincia anche per il Cer 150110 per la gestione di eventuali Rup che i cittadini potrebbero conferire; invece, non figura il Cer 080318 per i toner e il Cer 200127 per le vernici.
Se il cittadino conferisce rifiuti tipo toner o tipo vernici, questi rifiuti possono essere accettati con il Cer 150110? Non avendo il codice specifico dei toner e delle vernici, non accettare il rifiuto dal cittadino comporta una serie complicazioni (abbandono del rifiuto, vibrate lamentele, eccetera).
Intermediario con detenzione (D15-R13), può utilizzare il certificato di analisi datogli dal produttore del rifiuto preso in carico per inviarlo a successivo impianto di smaltimento/recupero, non intervenendo affatto sul rifiuto e assumendosi la responsabilità che il certificato risponda a quanto in formulario, in ottemperanza al principio della responsabilità condivisa? Se sì, è necessario/opportuno che il certificato sia accompagnato da una dichiarazione con la quale l’intermediario si assume la responsabilità di quanto riportato nel certificato stesso intestato al produttore del rifiuto?
È possibile continuare a svolgere le operazioni di miscelazione autorizzate (D9) dalla Regione mediante Aia oppure, a seguito delle modifiche intervenute all’articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006, è necessario comunque richiedere un aggiornamento dell’Aia alle nuove disposizioni di legge affinché venga nuovamente ed espressamente autorizzata la miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi caratteristiche differenti di pericolosità (classi H) facendo riferimento ad esempio ai nuovi indirizzi tecnici (primo fra tutti l’identificazione della miscelazione con l’operazione D13 e la tabella, esemplificativa e non esaustiva, della “Compatibilità caratteristiche di pericolo – Classi H –”) dapprima emanati dalla Regione Lombardia (ex Dgr IX/3596 del 6 giugno 2012) e successivamente confermati anche dal Documento Conferenza delle Regioni n°12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012, quest’ultimo tuttora in attesa di adozione da parte del Ministero dell’ambiente? Ad oggi la nostra Regione non ha legiferato in merito, come invece ha fatto la Regione Lombardia.
Il polverino di gomma proveniente da un impianto autorizzato in procedura semplificata di cui al Dm 5 febbraio 1998 (punto 10.2 – Pneumatici fuori uso) è un rifiuto o una Mps/prodotto? Il polverino di gomma proveniente da un impianto autorizzato in procedura ordinaria di cui all’articolo 208, Dlgs 152/2006, dove tale materiale figura espressamente tra i prodotti ottenuti dall’operazione di recupero data dalla granulazione del Pfu, continua ad essere un rifiuto o è veramente un prodotto?
In base all’attuale norma, come va interpretato l’articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 da cui risulta ancora che i soggetti che svolgono pulizia delle reti fognarie (produttori di rifiuti non pericolosi quali Cer 200306) devono aderire al Sistri ai sensi dell’articolo 188-ter comma 1 lettera f) che è stato sostituito dalla nuova versione di cui al Dl 101/2013 (legge 125/2013) e che obbliga all’adesione solo i produttori di rifiuti pericolosi? Possono essere inquadrati tra i soggetti di cui al 188-ter comma 2 (iscrizione su base volontaria) o è necessario attendere una modifica di legge?
Si chiede chi sia il soggetto da considerare come produttore dei rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione presso il cimitero comunale. La prassi comunemente utilizzata (e mai contestata da nessun organo di controllo) a livello provinciale, prevede sia il Comune a configurarsi produttore dei rifiuti di cui ai Cer 200399 (170404 e 170707). Questa posizione è confermata da una sentenza Tar Veneto 13 settembre 2013, n. 1107.
In contrapposizione a questa ipotesi, si registra invece la posizione secondo la quale il produttore del rifiuto è l’impresa incaricata dal Comune a svolgere le operazioni di esumazione ed estumulazione. A sostegno di questa posizione si pone l’evidenza di veder iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212 comma 8, per i Cer richiamati, imprese che svolgono questo tipo di attività.
Un impianto di incenerimento ad alta capacità, autorizzato ai sensi del Regolamento (Ce) 1069/2009 e dedicato solo ai sottoprodotti di origine animale, deve essere sottoposto al regime del Dlgs 133/2005, ed alle prescrizioni previste dall’articolo 11 “campionamento ed analisi in continuo”, oppure è escluso dal campo di applicazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 7, Dlgs 133/2005.
Mi è stato recentemente comunicato, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 per un impianto di recupero rifiuti, di attivare la procedura Aua con riferimento alle matrici ambientali scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. In virtù della semplificazione amministrativa ed in considerazione della tipologia di procedura dettata dall’articolo 208 citato, tale da comprendere al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per la realizzazione e l’esercizio di un impianto, si chiede di sapere se tale richiesta sia legittima.