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No all’Aia per l’impianto assente dalla pianificazione della Provincia

Argomenti trattati: Autorizzazioni Pianificazione
Sentenza 27 dicembre 2013, n. 6275

La massima

Rifiuti – Localizzazione impianti di recupero e smaltimento – Competenze della Provincia – Articolo 197, Dlgs 152/2006 – Individuazione zone non idonee – Divieto limitato nel tempo e nello spazio – Contrasto col principio libera circolazione rifiuti speciali – Non sussiste
È legittima la decisione con cui la Provincia ha dichiarato improcedibile la domanda di rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per incompatibilità con il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che stabilisce il divieto di apertura di nuovi siti per discariche in alcune località del territorio provinciale.
Lo stop di una procedura di Aia, e conseguentemente di Via, una volta riscontrata l’irrealizzabilità del progetto in forza della disciplina pianificatoria, è coerente con il precetto costituzionale di buona amministrazione, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

Va poi sottolineato che l’articolo 208, comma 6, Dlgs 152/2006, che attribuisce valenza di variante urbanistica agli atti di approvazione dei progetti di realizzazione/ampliamento di discariche, viene in rilievo solo quando l’ente competente approva il progetto ma non può essere interpretato nel senso che un progetto va approvato necessariamente (L.B.)Repubblica italiana