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Tari: l’impossibile ricomposizione del Minambiente delle contraddizioni parlamentari

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014

Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

Il Ministero dell’ambiente ha emanato la Circolare interpretativa n. 1/2014 per risolvere il contrasto normativo contenuto nella “legge di stabilità 2014” (legge 27 dicembre 2012, n. 147), relativo ad un aspetto della Tari (Tassa rifiuti) 1. Il contrasto è determinato dalla compresenza nel testo di legge di due disposizioni tra loro contradditorie, ed in particolare:
• l’articolo 1, comma 649, seconda parte, che stabilisce che “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile, proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero”;
• l’articolo 1, comma 661, invece, che dispone che “il tributo [ndr: la Tari] non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”.

È chiaro che mentre la prima disposizione lascia discrezionalità ai Comuni sulla determinazione di entità e specificità delle riduzioni a favore di una parte di rifiuti (gli speciali assimilati avviati al recupero), la seconda contiene una vera e propria esenzione, ex lege, dall’assoggettabilità di tale parte di rifiuti dalla “nuova” Tari.
Il Ministero, in attesa di un chiarimento normativo, interpreta a favore della prima disposizione (comma 649), adducendo, in prima analisi, una motivazione relativa all’iter della legge: mentre il comma 661 era già contenuto nel Ddl presentato dal Governo, il comma 649 è stato introdotto successivamente dal Parlamento e ragionevolmente deve pravalere sul primo, rimasto, in difetto di coordinamento, invariato nella sua forma originaria.
Inoltre, il Ministero ritiene di non dover negare alle Amministrazioni comunali il potere e la responsabilità di decidere nella specificità dei singoli casi, conciliando le esigenze finanziarie di copertura dei costi, laddove possibile, con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche di recupero dei rifiuti speciali da parte dei produttori.
Infine, al di fuori del contenuto della Circolare ministeriale, giova ricordare che tale impostazione è in linea con quanto disposto per gli “istituti predeccessori”, laddove anche per la Tia (Tariffa integrata ambientale, articolo 238 Codice ambientale) era previsto che si applicasse un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. (S.F.)