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Terre, rocce e piccoli cantieri: la scure della Consulta sulla legge friulana

Sentenza 11 dicembre 2013, n. 300
((Gu 18 dicembre 2013 n. 51))
La massima
Via – Norme regionali – Esclusione della verifica di assoggettabilità – Impianti mobili di trattamento rifiuti – Condizioni – Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 – Rifiuti – Terre da scavo – Piccoli cantieri – Normativa regionale “ponte” – Incostituzionale
In tema di gestione dei rifiuti, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
• articolo 175, nella parte in cui, introducendo il comma 1-quinquies nell’articolo 5-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, prevede casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, senza rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 9, del Dlgs 152 del 2006;
• articolo 199, nella parte in cui, inserendo l’articolo 18-ter nella legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), assoggetta al regime dei sottoprodotti, in deroga a quanto previsto dal Dm 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, così ponendosi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dispone una deroga alla legislazione nazionale nella materia dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale (P. Fim.).