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Prodotto difettoso: se riutilizzato in modo certo non è un rifiuto

Sentenza 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12

La massima
Rifiuti – Nozione – Spedizioni di rifiuti – Informazione delle autorità nazionali competenti – Regolamento (Cee) n. 259/93 – Sussistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto

Non è “rifiuto” il carico di gasolio contaminato accidentalmente con sostanze estranee e rispedito indietro dal cliente, se il fornitore ha la reale intenzione di reimmetterlo sul mercato previa miscelazione con altri prodotti.
L’interpretazione verte sulla applicabilità della nozione di rifiuto, prevista dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti, ad un carico di gasolio divenuto inadatto – a seguito di un’accidentale miscelazione con gas estranei durante il viaggio “di andata” – all’uso previsto dal cliente belga, e quindi restituito al fornitore olandese.
Il cliente che restituisce il carico e chiede il rimborso previsto dal contratto non vuole “disfarsi” di un rifiuto. Ciò che rileva sono quindi le effettive intenzioni del fornitore, che il Giudice nazionale competente deve valutare alla luce del “complesso delle circostanze”.
Nel caso specifico, risulta determinante la circostanza che il carico è stato ripreso dal fornitore “con l’intenzione di sottoporlo (solamente) a un’operazione di mescolanza e di reimmetterlo sul mercato”, perché quando il riutilizzo – indipendente dal recupero – di beni a condizioni commerciali vantaggiose è certo e non solo eventuale, non c’è alcun motivo per trattare gli stessi come rifiuti. (A.G.)