Esportazioni: la Corte Ue ricorda che il regolamento 1013/2006 limita la circolazione dei rifiuti e che non occorre verificare il divieto di restrizioni del Trattato Ue
La massima
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/98/Ce – Gestione dei rifiuti – Articolo 16, paragrafo 3 – Principio di prossimità – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Spedizione di rifiuti – Rifiuti urbani non differenziati – Rifiuti industriali e edili – Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente – Impianti di trattamento appropriati più vicini
Il regolamento 1013/2006/Ce fornisce un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, per garantire la tutela dell’ambiente. Quindi, non è necessario verificare anche se una misura nazionale relativa alla spedizione dei rifiuti sia conforme ai divieti di restrizioni di cui agli articoli 34 e 36 Tfue. Per i rifiuti destinati a smaltimento e gli urbani indifferenziati, per attuare i principi di prossimità, priorità del recupero e autosufficienza di cui alla direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri possono limitare o vietare la spedizione con misure di portata generale. I rifiuti destinati a recupero, diversi dagli urbani indifferenziati, e soggetti alla procedura di notifica possono dar luogo, caso per caso, a obiezioni da parte delle competenti autorità nazionali in base a motivi precisi relativi a una determinata spedizione per insufficienze o rischi legati alla spedizione, al recupero, all’impianto di destino o alle persone.
Per tali rifiuti, il regolamento 1013/2006/Ce non prevede la facoltà per un’autorità nazionale di adottate una misura di portata generale che vieti in tutto o in parte la spedizione verso altri Stati membri ai fini del trattamento.
Un ente locale può imporre all’impresa incaricata della raccolta di trasportare i rifiuti urbani indifferenziati nell’impianto di trattamento appropriato più vicino all’interno del proprio Stato; analoga imposizione non può essere fatta per i rifiuti industriali ed edili destinati a recupero se i produttori si sono impegnati a consegnarli all’impianto più vicino all’interno del proprio Stato, direttamente o tramite mediante il trasportatore (P.F.)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.