Imballaggi, prima di essere riutilizzati sono rifiuti, con tutto quel che ne consegue
Quesito numero 805
Questa Provincia ha autorizzato ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 un impianto di stoccaggio, selezione e lavaggio di imballaggi raccolti da diverse attività produttive che utilizzano sostanze chimiche. Tali imballaggi vengono pertanto conferiti al suddetto impianto come rifiuti. A seguito di selezione e lavaggio gli imballaggi integri vengono rivenduti a chiunque ne faccia richiesta per il riutilizzo. Si ritiene che i suddetti imballaggi sono da considerarsi rifiuti e come tali gestiti, in quanto le attività da cui originano sono attività produttive che se ne disfano come rifiuti indipendentemente dal loro stato e quindi dalla loro riutilizzabilità. Solo a seguito di cernita e lavaggio possono essere avviati al reimpiego come imballaggi. Siamo a conoscenza del fatto che in altre Regioni del Nord tale attività non viene gestita ai sensi del Dlgs 152/2006 in quanto gli imballaggi raccolti non vengono considerati rifiuti. Va da sé che dai suddetti impianti vengono ottenuti sia imballaggi riutilizzabili che rifiuti di imballaggi in percentuali anche rilevanti. Tale diversa interpretazione incide in maniera sostanziale sulla libera concorrenza e sul mercato a danno naturalmente dei soggetti che effettuano una gestione secondo la normativa sui rifiuti.
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