Inerti da demolizione: non sono terre e rocce da scavo
La massima
Inerti da demolizione – Non assimilazione alle terre da scavo – Rilevanza penale ex articolo 256 Dlgs 152/2006 – Discarica abusiva – Articolo 256, comma 3 – Quantità consistente di rifiuti – Alterazione permanente – Sussiste
La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade con le terre e rocce da scavo, già prevista dal “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997), è stata ribadita con il Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Devono essere pertanto confermate le condanne per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva (articolo 256, commi 1 e 3, Dlgs 152/2006), nei casi in cui vi siano stati ingenti e reiterati accumuli sul terreno di materiali non omogenei, composti da terre da scavo mischiate con materiale da costruzione e demolizione (e rifiuti di altro genere).
Anche se tali accumuli fossero stati composti solo da terre da scavo lo smaltimento delle stesse privo dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti conserva comunque rilevanza penale ai sensi dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006 (A. G.).
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