Dm 5 febbraio 1998: non si applica in automatico alle procedure ordinarie
La massima
Impianti di trattamento rifiuti – Autorizzazione ordinaria – Prescrizioni – Violazione – Articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 – Articolo 19, Dlgs 133/2005 – Prescrizioni previste esclusivamente per il recupero in forma semplificata – Non rileva
L’amministrazione può incidere anche in modo rilevante sull’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006, attraverso l’imposizione di prescrizioni che possono “integrare o, addirittura, limitare l’efficacia del provvedimento”.
Il Dm 5 febbraio 1998 è riferibile esclusivamente alle attività di recupero soggette a procedura semplificata, come è indicato nel titolo e come si rileva dall’esame del preambolo, dall’articolato e dal richiamo ad esso effettuato dall’articolo 214, Dlgs 152/2006.
Pertanto, è errato attribuire al Dm 5 febbraio 1998 una portata generale che obiettivamente non ha, essendo riferita alle sole operazioni di recupero soggette a procedura semplificata (tra le quali non rientrava quella svolta dal ricorrente, soggetta ad autorizzazione ordinaria).
Nulla toglie che l’Autorità competente in sede di autorizzazione apponga prescrizioni presenti nel Dm 5 febbraio 1998 che, a questo punto, fatti salvi gli ordinari strumenti di tutela, diventano vincolanti “non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni (…) ma anche quando siano apposte direttamente dall’amministrazione che le rilascia nell’esercizio del suo potere discrezionale” (A.G.)
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