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Ambulanti: solo i “robivecchi” vanno senza autorizzazione per i rifiuti

Sentenza 3 maggio 2013, n. 19111

La massima
Rifiuti ambulanti – Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Regime di deroga – Condizioni – Attività pacificamente riconducibile ai cd. robivecchi – Forzate estensioni dell’ambito di operatività – Vietate

È escluso che il regime di favore previsto dall’articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006, possa essere utilizzato per legittimare attività diverse da quella dei robivecchi.
Allorché il Legislatore ha “sottratto” alla disciplina generale sui rifiuti le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti abilitati al loro commercio, “ha considerato la minima pericolosità per salute e ambiente di un’attività pacificamente riconducibile a quella dei cd. robivecchi”.
I non pochi problemi di coordinamento tra il Dlgs 152/2006 e le norme vigenti in materia di commercio (Dlgs 114/2008), d’altra parte, non possono certo autorizzare interpretazioni finalizzate ad una forzata estensione dell’ambito di operatività della disciplina dettata dal Dlgs 114/2008, che risulta compiutamente definita, né di quella dell’articolo 266 che prevedendo un’esclusione dal regime generale dei rifiuti, impone sicuramente un’applicazione restrittiva.
In quanto ipotesi derogatoria circoscritta ai rifiuti che formano oggetto del commercio (al dettaglio) del soggetto abilitato, l’onere della prova grava sempre su chi ne invoca l’applicazione (A.G.).