Loredana Musmeci Chimico - Esperto ambientale - già Capo Dipartimento ambiente e prevenzione primaria Istituto superiore di sanità

Interventi e commenti

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INTERVENTI - I chiarimenti del sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) in materia di gestione dei materiali di riporto (Mdr) nei siti oggetto di procedimento di bonifica

Con Delibera del Consiglio Snpa, seduta del 7 giugno 2023, è stata approvata definitivamente la nuova Linea Guida Snpa n. 46/2023 in tema di caratterizzazione e gestione dei materiali di riporto (MdR) all’interno di siti per i quali è in corso un procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V, Dlgs 152/2006.
I chiarimenti Snpa si sono resi necessari poiché dal 2019 (data di emanazione della Linea Guida su terre e rocce da scavo, che si occupava anche di MdR), sono intervenute alcune modifiche alle norme di riferimento, che hanno introdotto modifiche/integrazioni proprio per la caratterizzazione e gestione dei MdR.
Il Snpa ha chiarito le modalità di:
• individuazione dei criteri per identificare quando si è in presenza di MdR
• loro caratterizzazione
• loro gestione dopo la caratterizzazione.
Un ulteriore problema, sempre per i siti di bonifica, era se e come applicare ai MdR l’analisi di rischio (AdR). Con Delibera n. 226/2023 del 30 novembre 2023 è stata approvata, previa consultazione pubblica, la Linea Guida Snpa sull’ analisi di rischio per i riporti, che ora costituisce un allegato alla citata Linea Guida 46/2023. Il documento illustra i criteri tecnici sull’applicabilità ai MdR degli standard/documenti di riferimento utilizzati per l’AdR dei terreni in ambito bonifiche e che hanno determinato la scelta della modalità diretta.
Pertanto oggi la Lg Snpa 46/2023, come completata, costituisce un documento esaustivo, che permette di individuare e gestire i MdR senza più le incertezze che ne hanno caratterizzato la gestione negli ultimi anni.

(01/02/2024) di Loredana Musmeci

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INTERVENTI - L’evoluzione dei regolamenti Clp e Reach: quale impatto sui rifiuti?

I recenti Regolamenti (Ue) 2023/464 e 2023/707, intervengono il primo nella disciplina inerente la classificazione delle sostanze e miscele pericolose (Clp), il secondo aggiornando il Regolamento 440/2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (Ce) 1907/2006 (Reach). Le rilevanti modifiche che apportano, data la strettissima relazione che la disciplina sui rifiuti ha con queste legislazioni, rendono indispensabile fare qualche riflessione preliminare sulle consistenti ricadute, non immediate, ma non troppo lontane.

(30/06/2023) di Loredana Musmeci e Claudio Rispoli

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INTERVENTI - Classificazione rifiuti: i chiarimenti ministeriali del 17 ottobre 2022 sulla Linea guida Snpa di cui al Dd 47/2021 (*)

La Direzione per lo Sviluppo Sostenibile del MITE (ora Mase) ha inviato alle Regioni e ad alcune associazioni di categoria la nota prot. 0128108 del 17 ottobre scorso. La nota risponde ad alcune richieste di chiarimenti pervenute in merito alla Linea Guida Snpa sulla classificazione dei rifiuti di cui al Decreto direttoriale 47/2021. Pertanto, la Nota del Mase non affronta tutte le problematiche relative alla classificazione dei rifiuti sollevate dalla Linea Guida Snpa, ma attiene unicamente ai quesiti posti. Del che si dà conto nel presente elaborato.

(02/02/2023) di Loredana Musmeci e Claudio Rispoli

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INTERVENTI - Valori di fondo (naturali o antropici) esistenti in un sito, come valutarli

Nel 2017 il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (SNPA) ha emanato una specifica “Linea Guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee” (Doc. n. 20/2017). La Linea Guida SNPA riveste particolare importanza in quanto essa, come affermato dalla stessa, si applica a vari contesti normativi e precisamente: terre e rocce da scavo, siti contaminati, discariche di rifiuti, piani di gestione dell’inquinamento diffuso, protezione dei corpi idrici sotterranei dall’inquinamento e dal deterioramento.

Gli obiettivi di tale Linea Guida sono, come per tutte le altre LG emanate dal SNPA, l’armonizzazione dei controlli da parte delle ARPAs, oltre ad elaborare a livello nazionale, sulla base dei dati raccolti, un Atlante del fondo naturale antropico.

Nel presente articolo si riportano le procedute tecniche da adottare per la determinazione dei Valori di Fondo sia per le acque sotterranee che per i suoli.

(31/01/2022) di Loredana Musmeci

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INTERVENTI - La classificazione rifiuti: la nuova linea guida Snpa (delibera 105/2021) ancora tra luci ed ombre

La delibera 105/2021 del Consiglio Snpa rappresenta la nuova Linea guida per la classificazione dei rifiuti; le disposizioni normative sul tema non cambiano, ma le modalità di applicazione delle stesse, oltre ad essere conformi alla Sentenza della Corte UE del 28 marzo 2017 C487/17 – C489/17 (norma di rango superiore), devono adeguarsi alle indicazioni fornite da questa Linee guida.

(02/01/2022) di Claudio Rispoli e Loredana Musmeci

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INTERVENTI - Terre e rocce da scavo e manutenzione reti sotterranee: quando fare la caratterizzazione?

Nel caso di manutenzioni di infrastrutture/reti sotterranee che riguardano più aree all’interno di uno o più comuni, l’aspetto della puntuale caratterizzazione delle terre e rocce escavate, al fine di qualificarle o meno “sottoprodotti”, non è presa in considerazione in modo esplicito dal Dpr 120/2017.
Tuttavia, da un’attenta lettura del Dpr 120/2017 e del Dlgs 152/2006, è possibile affermare che, in base al combinato disposto dell’articolo 5 e dell’allegato 9, parte A, Dpr 120/2017 e dell’articolo 230, comma 1, Dlgs 152/2006, si possa allestire una area di deposito presso un sito idoneo o presso la sede locale dell’impresa che esegue gli scavi (oppure nel caso in cui gli scavi vengano eseguiti direttamente dal gestore dell’infrastruttura presso la sede di quest’ultimo) dove poi effettuare la caratterizzazione per poter qualificare il materiale quale “sottoprodotto”.
Un aspetto che rimane problematico è il trasporto dal luogo di produzione delle terre e rocce da scavo al luogo del deposito.

(01/03/2021) di Loredana Musmeci

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INTERVENTI - Classificazione rifiuti 1: la Linea Guida Snpa e la caratteristica di pericolo HP14. I rifiuti contenenti “Idrocarburi”

Nel presente articolo viene esaminata nel dettaglio la “Linea Guida sulla classificazione dei rifiuti” del Snpa del novembre 2019, in merito all’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 e alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi.
Detta Linea Guida (LG) non ha valenza normativa, ma costituisce, ovviamente, un importante riferimento. La LG era molto attesa dagli operatori, ma in realtà essa è indirizzata fondamentalmente alle ARPAs/APPAs, al fine di uniformare sul territorio nazionale il sistema dei controlli.
La LG introduce molti elementi di chiarezza in merito alla complessa operazione di classificazione dei rifiuti, ma in alcuni casi, quali ad esempio l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14, rimangono ancora oggi alcune perplessità.

(02/03/2020) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Fanghi di depurazione in agricoltura: le nuove regole del “decreto Genova”

L’articolo 41, Dl 109/2018, come convertito (cd. “decreto Genova”) e relativo all’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura, è stato molto criticato sia perché è stato erroneamente ritenuto che venisse alzato il limite di concentrazione degli Idrocarburi rispetto ai 50 mg/kg ss della Tabella 1, Colonna A (valore non applicabile ai fanghi, bensì al suolo!), sia perché si introduceva unicamente un nuovo parametro: gli “Idrocarburi – C10-C40”.

Nel corso del dibattito parlamentare per la conversione in legge del “decreto Genova”, l’articolo 41 è stato integrato e la versione emendata contiene un ampliamento dei parametri, sia inorganici che organici, da controllare nei fanghi rispetto ai parametri contenuti nel Dlgs 99/1992.

(30/12/2018) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Classificazione: arriva con i “Fattori-M” un ulteriore elemento di confusione per l’ecotossicità

Per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, dal 5 luglio 2018 si applicherà il nuovo Regolamento (Ue) 2017/997, il quale detta regole semplificate per la classificazione dei rifiuti in ordine all’ecotossicità, non prevedendo più il Fattore-M nel caso del metodo della somma.
Tuttavia, dal 1 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica la tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento (Ce) 1272/2008 ed elenca il Fattore-M per i composti del rame. Tale regolamento riporta: Ossido di Rame (II) H410 Aquatic Acute 1 M=100, mentre per H410 Aquatic Chronic 1 riporta nulla.
Il problema che si pone è se il Fattore-M pari a 100 si applichi anche al Cronico 1. Sul punto si è aperto (ovviamente) un dibattito e vari sono stati i pronunciamenti. Il Ministero dell’ambiente, nella nota del 28 febbraio 2018, indirizzata a tutte le Regioni italiane, afferma che tale Fattore-M pari a 100 è obbligatorio solo per i pericoli acuti (Acuto 1).
In sintesi, poiché fra tre mesi si applicherà il Regolamento (Ue) 2017/997, il quale non prevede più i Fattori-M, si può ritenere che per il Cronico 1 si può non considerare il Fattore-M (cioè porlo pari a 1); con la precisazione che non ci sono sufficienti dati di letteratura consolidati per individuarlo, poiché anche il Committee for Risk Assessment dell’ECHA (RAC) non ha preso decisioni in merito.

(29/03/2018) di Loredana Musmeci