Loredana Musmeci Chimico - Esperto ambientale - già Capo Dipartimento ambiente e prevenzione primaria Istituto superiore di sanità

Interventi e commenti

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COMMENTI - Per la deroga al DOC, la chiarezza difficile rimette tutto al caso per caso

La Circolare n. 17669 del 14 dicembre 2017 del Ministero dell’ambiente in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica in ordine alle prescrizioni di cui alle lettere a) e g) della nota asterisco (*), Tabella 5 dell’articolo 6 del Dm 24 giugno 2015 non apporta elementi di chiarezza rispetto alle previsioni normative e condurrà a valutazioni e giudizi disomogenei a livello nazionale, rendendo ancora più complessa la gestione dei rifiuti caratterizzati dal Cer 190501.
Infatti, viene demandata sempre e comunque all’autorità competente l’accertamento della “consistente riduzione dell’attività biologica (lettera a)” il che condurrà, inevitabilmente, a diverse valutazioni da parte delle diverse Autorità locali, con conseguente disparità di trattamento a livello nazionale e inevitabile alterazione della concorrenza.

(01/02/2018) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - I riporti presenti in terre e rocce. Restano alcuni dubbi

Con l’entrata in vigore dal 22 agosto 2017 del Dpr 120/2017 sono cambiate, ancora una volta, le regole per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Tale decreto, abrogando tutte le norme e circolari ministeriali fino ad oggi emesse, detta i criteri per valutare quando escludere le terre e rocce da scavo dal campo di applicazione della normativa rifiuti, quando qualificarle sottoprodotti oppure rifiuti.
Il presente intervento focalizza questi punti alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente con la Nota 10 novembre 2017 prot. n. 0015786 e apre un “focus” specifico su quanto ancora aspetta chiarezza.

(21/12/2017) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Ecotossicità: le nuove regole dettate dall’Europa con il regolamento Ue 2017/997

Dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee non è più applicabile e il Regolamento (Ue) 1357/2014 che è stato emanato perché dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee veniva abrogata e sostituita dal Regolamento (Ce) 1272/2008; pertanto, era necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/98/Ce, che riportava un generale riferimento alla direttiva 67/548/Cee ed in particolar modo per la caratteristica di pericolo “Ecotossico” un riferimento esplicito all’allegato VI della medesima direttiva 67/548/Cee.
Pertanto è assolutamente evidente che, anche se nella nota del Regolamento (Ue) 1357/2014 si fa riferimento ancora alla direttiva 67/548/Cee, in attesa di completare gli studi avviati per la caratteristica di pericolo “Ecotossico”, quel riferimento a decorrere dal 1º giugno 2017 (data ultima di vigenza di tale direttiva 67/548/Cee), va inteso come riferito al Regolamento Clp, il quale ha sostituito in modo definitivo la vecchia disciplina comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi.

(31/08/2017) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Dragaggi: il nuovo regolamento si coordina con la disciplina sulle acque

L’analisi verte sul Dm 15 luglio 2016, n. 173 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” . Il decreto è stato elaborato ai sensi dell’articolo 109, commi 1, 2 e 5-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 ed ha il compito di disciplinare la procedura per l’approvazione dei progetti di dragaggio e le modalità e i criteri per la gestione del materiale dragato, tra cui anche l’immersione in mare dei materiali di escavo del fondale marino.

(28/02/2017) di Loredana Musmeci, Mario Carere e Fulvio Ferrara

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INTERVENTI - La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi: lo stato dell’arte e i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)

In esito alla vigenza della Decisione 2014/955/Ue e Regolamento (Ue)1357/2014, in materia di classificazione dei rifiuti, i pareri emanati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono ancora pienamente applicabili e non sono in contrasto con la nuova disciplina comunitaria.
In particolar modo, il parere del 6 agosto 2010 relativo all’applicazione della caratteristica “ecotossico” ai rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota è assolutamente attuale.
Si ricorda, inoltre, che per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogeno” e “Mutageno” i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità per i rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota sono assurti a rango di norma giuridica; quindi, essi vanno applicati.

(25/12/2016) di Loredana Musmeci