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Fanghi di autolavaggio sono rifiuti speciali

Argomenti trattati: Rifiuti speciali
Ordinanza 4 gennaio 2017, n. 363

La massima
Fanghi di autolavaggio – Rifiuti – Rientrano – Codice Cer – Fanghi di trattamento sul posto degli effluenti – Accertamento della pericolosità – Ricorso ad attività tecniche – Non richiesta necessariamente – Elementi probatori diversi – Ammissibilità
Anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, i fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotti.

Tale tipologia di residui è certamente riconducibile alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, identificati con il codice Cer 07.06.11 o 07.06.12 a seconda che contengano o meno sostanze pericolose. In tema di rifiuti, l’accertamento della pericolosità non richieda necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l’analisi degli stessi, potendo il Giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purché correttamente e logicamente motivati. (C.K.)