Il MinSalute aggiorna la disciplina igienica degli imballaggi in acciaio inossidabile
Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili
Il Dm Salute 25 novembre 2022, n. 208 aggiorna, limitatamente agli acciai inossidabili, il decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973 recante la “disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”.
Il decreto del 1973 stabilisce, all’articolo 36, che gli oggetti di acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai indicati nella sezione 6 dell’Allegato II (secondo le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego specificate).
Il Dm 208/2022, in vigore dal 3 febbraio 2023, interviene sostituendo la sezione 6 dell’Allegato II del Dm Sanità 1973, per come da ultimo modificata dal Dm Salute 9 maggio 2019, n. 72 e relativa rettifica del 14 novembre 2019, aggiornando l’elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati a contatto con gli alimenti.
Nella Parte A della sezione 6 sono inseriti gli acciai inossidabili indicati “con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma Uni En 10088-1:2014 e/o la classificazione della American iron and steel institute (manuale Aisi agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American society for testing and materials (Astm) e/o le designazioni dell’Unified numbering system (Uns)”.
Il Dm 208/2022 aggiorna la Parte A inserendo nell’elenco l’acciaio identificato con la designazione numerica “1.4062”.
Nella Parte B, invece, sono elencati gli acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata “in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla Parte A”. Per tali tipologie di acciaio, a condizione che siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’articolo 36 del Dm 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella allegata alla Parte B.
Il Dm 208/2022 interviene sulla Parte B inserendo un’ulteriore tipologia di acciaio (“n Ω”), a condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente. (I.M.)
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