Il “sistema 231” non riconosce la tenuità del fatto
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall’articolo 131-bis cod. pen.), e quella amministrativa dell’ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione.
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