La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un’azienda iscritta all’Albo gestori ambientali alla categoria 10A bonifica amianto a volte sotto la copertura in amianto trova pannelli isolanti in lana di roccia che cautelativamente classifica con il CER “170601 materiali isolanti, contenenti amianto”. Questo perché nonostante tutte le cautele durante le operazioni di smontaggio della lastra in cemento amianto, dei frammenti solidi potrebbero cadere sul pannello di lana di roccia sottostante. La lana di roccia con CER 170601 viene regolamento smaltita con piano di lavoro in impianto autorizzato.
Lo Spisal contesta il Cer in quanto ritiene che sia assoggettabile solo all’amianto friabile e quindi ad attività iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10B. Si chiede se l’interpretazione sia corretta.
Attività di parrucchiere, centro estetico, tatuaggi e massaggi. Per la gestione dei rifiuti prodotti all’interno della nostra attività (cotone, cerotti, garze, lamette, carta e cartone, barattoli di plastica, bombolette spray e rifiuti vari) occorre il registro di carico-scarico rifiuti e provvedere allo smaltimento chiamando ditte specializzate in quanto rifiuti speciali? Oppure possono essere assimilati ai rifiuti urbani senza registro e quindi usare il servizio pubblico dei rifiuti urbani per smaltirli?
In forza dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. possono effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi siano soci. Vista l’abrogazione del Dlgs 205/2010 che, con l’introduzione dell’articolo 193, comma 9-bis, dava la possibilità di non considerare tale movimentazione “trasporto di rifiuti”, si chiede se il trasporto da parte dell’imprenditore agricolo di detti rifiuti presso la cooperativa agricola o i consorzi agrari di cui risulti socio debba avvenire attraverso la compilazione del formulario e con la pertinente iscrizione presso l’Albo gestori ambientali. Se il trasporto di rifiuti fosse inferiore ai 30 Kg giorno, come può essere garantita la tracciabilità? Se il formulario è necessario, poiché il destinatario non possiede autorizzazione allo stoccaggio, come deve essere compilato? Nel momento in cui il consorzio agrario o la cooperativa agricola decidono di inviare i rifiuti al recupero e/o allo smaltimento, quale soggetto deve essere individuato come produttore del rifiuto?
Ai sensi della Deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018 Albo Gestori Ambientali le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice Ateco 46.77.10).
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Quindi, non sono commercianti all’ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
I dubbi riguardano da chi possono acquistare questi rottami ferrosi i commercianti all’ingrosso che si sono iscritti alla categoria 4bis: li possono acquistare anche da un cittadino che si libera di alcune cianfrusaglie considerato che nella Delibera dell’Albo è stato inserito anche il CER 200140? Oppure il commerciante all’ingrosso acquista solo da imprese con regolare iscrizione alla CCIAA di competenza?
È corretto inserire nella parte relativa al produttore sul FIR il commerciante come detentore considerato che ha acquistato il rottame in nome proprio o è corretto inserire il produttore impresa (oppure anche il cittadino) che ha effettivamente prodotto il rottame?
Nell’opuscolo scaricabile sul portale telematico del registro Aee si legge che “Il Comitato di vigilanza e controllo ha disposto che, per i produttori e i sistemi collettivi iscritti, venga effettuata una transcodifica d’ufficio dei prodotti nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV Dlgs 49/2014, sulla base della tabella approvata dal Comitato nella riunione del 19 luglio 2018… I produttori potranno verificare se le tipologie attribuite in automatico sono effettivamente coerenti con le apparecchiature immesse sul mercato… Pertanto ad una vecchia apparecchiatura possono corrispondere, con la nuova classificazione, due nuove apparecchiature, distinte in relazione alle loro dimensioni: es. la vecchia tipologia stampanti – 3.2.5 verrà riclassificata in 6.6 stampanti e 4.6 grandi stampanti. Se il produttore immette sul mercato solo una di queste tipologie, dovrà cancellare le rimanenti con una pratica di variazione.”.
Si chiede di sapere se il produttore risulta essere già iscritto e gli sono state associate d’ufficio dal Comitato due categorie, se non elimina la categoria che non immette, tale produttore può incorrere in sanzioni? (ovviamente nella comunicazione annuale Mud-Aee, per quella categoria che non ha immesso metterà = 0 zero).
Come riportato nell’opuscolo scaricabile sul portale telematico del registro Aee: “Il Comitato di vigilanza e controllo ha disposto che, per i produttori e i sistemi collettivi iscritti, venga effettuata una transcodifica d’ufficio dei prodotti nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV del Dlgs 49/2014, sulla base della tabella approvata dal Comitato nella riunione del 19 luglio 2018… I produttori potranno verificare se le tipologie attribuite in automatico sono effettivamente coerenti con le apparecchiature immesse sul mercato… Pertanto ad una vecchia apparecchiatura possono corrispondere, con la nuova classificazione, due nuove apparecchiature, distinte in relazione alle loro dimensioni: ad esempio la vecchia tipologia stampanti – 3.2.5 verrà riclassificata in 6.6 stampanti e 4.6 grandi stampanti.
Se il produttore immette sul mercato solo una di queste tipologie, dovrà cancellare le rimanenti con una pratica di variazione.”. Si chiede, se il produttore risulta essere già iscritto e gli è stato associato d ufficio dal Comitato due categorie, se non elimina la categoria che non immette, può incorrere in sanzioni? (ovviamente nella comunicazione annuale MUD-AEE, per quella categoria che non ha immesso metterà = 0 zero).