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Rifiuti agricoli, cooperativa o consorzio agrario nel formulario vanno indicati come produttori

Argomenti trattati: Produttore

Quesito numero 1389

In forza dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. possono effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi siano soci. Vista l’abrogazione del Dlgs 205/2010 che, con l’introduzione dell’articolo 193, comma 9-bis, dava la possibilità di non considerare tale movimentazione “trasporto di rifiuti”, si chiede se il trasporto da parte dell’imprenditore agricolo di detti rifiuti presso la cooperativa agricola o i consorzi agrari di cui risulti socio debba avvenire attraverso la compilazione del formulario e con la pertinente iscrizione presso l’Albo gestori ambientali. Se il trasporto di rifiuti fosse inferiore ai 30 Kg giorno, come può essere garantita la tracciabilità? Se il formulario è necessario, poiché il destinatario non possiede autorizzazione allo stoccaggio, come deve essere compilato? Nel momento in cui il consorzio agrario o la cooperativa agricola decidono di inviare i rifiuti al recupero e/o allo smaltimento, quale soggetto deve essere individuato come produttore del rifiuto?

risponde Paola Ficco