Speciale Codice ambientale – Rifiuti n. 266/267
novembre-dicembre 2018
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1324 Albo e trasporto rifiuti in conto proprio

In relazione al quesito n. 1318, pubblicato sul numero di ottobre 2018 di questa Rivista, si richiede un approfondimento in ordine al cd. “trasporto in conto proprio” e all’iscrizione all’Albo gestori ambientali

a cura di Paola Ficco

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1325 Albo: raccolta e trasporto vanno sempre autorizzati. Esclusioni o semplificazioni devono essere previste dalla legge

In relazione alla Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, che istituisce l’obbligo di iscrizione a specifica categoria dell’Albo per le raccolte di rifiuti metallici effettuate da organizzazioni religiose e di volontariato, si richiede se possano continuare le raccolte effettuate dalle medesime associazioni in riferimento ad altri tipi di rifiuti recuperabili (es. carta, indumenti).
La delibera infatti non dice nulla a proposito e sembra istituire delle procedure di iscrizione solo relativamente alla raccolta di rifiuti a base metallica.

a cura di Paola Ficco

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1326 Cer: se non c’è trasformazione, il test di cessione “positivo” è ininfluente

Quale Cer attribuire ad un rifiuto solido pericoloso che, a seguito di un processo di inertizzazione, continua a mantenere lo stato di pericoloso e il medesimo stato fisico, ma il test di cessione rientra nei limiti della tabella 5a?
È corretto attribuire il codice 190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati, sebbene l’aggiunta dei reagenti non abbia modificato la pericolosità e lo stato fisico ma abbia esclusivamente agito sul rilascio degli inquinanti nell’ambiente? Secondo l’Ente di controllo tale codice non è corretto poiché il processo di stabilizzazione non ha modificato lo stato fisico, trasformando il rifiuto da un terreno solido “sciolto” ad un blocco cementificato; sarebbe più corretto il codice 190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati.
Noi riteniamo che il 190304* non è corretto poiché rientrando il test di cessione nei limiti della tabella 5a, le sue componenti pericolose non vengono disperse nell’ambiente nel breve medio o lungo periodo.

a cura di Paola Ficco

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1327 End of Waste: per il “case by case” lo Stato non è solo Ministeri ma anche il complesso degli enti territoriali

Nella nota MinAmb 14430 del 10 settembre 2018, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, si afferma che “la questione del rilascio di autorizzazioni End of Waste <…> caso per caso da parte delle autorità locali è stata debitamente affrontata nella nuova direttiva (UE) 2018/851 <…> che modifica la direttiva quadro rifiuti 200/98/CE. Nel nuovo articolo 6 paragrafo 4, infatti, è espressamente stabilita la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso.”
La lettura del paragrafo della direttiva, citato e riportato nella stessa nota, ci sembra invece demandare sempre ed ancora allo Stato, che direttamente (“gli Stati membri possono decidere caso per caso”) o indirettamente (“… o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali”), mantiene la competenza in merito alla possibilità di definire l’avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto. Non si trova infatti traccia della “espressamente stabilita” possibilità “per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso”.
Al netto di miei limiti di comprensione, quindi, la nota ministeriale vorrebbe attribuire alla nuova Direttiva 8018/851 degli elementi di novità che, almeno nei termini di competenza su cui si focalizza la citata Sentenza 1229 del Consiglio di stato, non sembrano realmente sussistere.

a cura di Paola Ficco

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1328 Registro: non è richiesto per i produttori di rifiuti da C&D, non pericolosi. Ma se c’è conto proprio, va tenuto per il trasporto

Un’azienda produttrice di propri rifiuti da demolizione e costruzione, non pericolosi, li trasporta dal cantiere, in conto proprio, all’impianto di recupero. Deve compilare il registro di carico e scarico?
Il Dlgs 205/20110, recependo la direttiva comunitaria 98/2008, modifica in maniera sostanziale la parte relativa ai rifiuti del Dlgs 152/2006. L’obbligo è entrato in vigore dal 1º giugno 2011 in contemporanea all’avvio del Sistri.
Fra le principali novità è stato introdotto l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti iscritti all’Albo Gestori Ambientali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell’articolo 212 comma 8).
Approfondendo però la questione, sul decreto legislativo 152/2006, leggiamo che l’articolo 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013, ha modificato l’articolo 190, apportandone importanti modifiche che parrebbero esonerare il caso in questione.

a cura di Paola Ficco

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1329 Classificazione: piombo e cavi elettrici

Si chiede come devono essere classificati rifiuti contenenti piombo in forma di lega, alla luce della voce 82-014-00-7 [piombo in forma massiva] recentemente introdotta dal Regolamento (CE) 2016 n. 1179. Tale voce è prevalente rispetto all’indicazione prevista nella Decisione 955/2014/Ce che deroga la classificazione dei rifiuti costituiti da leghe di metalli in forma massiva?
Nello specifico, cavi elettrici smaltiti con Cer 170411 dove il piombo è potenzialmente presente anche in forma di rivestimento. Si chiede se la classificazione ne debba tener conto anche alla luce della descrizione del Cer 170410* che nella versione originale della Decisione 955/2014 è fatto riferimento ad un generico contenuto in sostanze pericolose e la traduzione italiana si riferisce a cavi impregnati circoscrivendo il tipo di rifiuto e la forma di contaminazione.

a cura di Claudio Rispoli

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