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End of Waste: per il “case by case” lo Stato non è solo Ministeri ma anche il complesso degli enti territoriali

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 1327

Nella nota MinAmb 14430 del 10 settembre 2018, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, si afferma che “la questione del rilascio di autorizzazioni End of Waste <…> caso per caso da parte delle autorità locali è stata debitamente affrontata nella nuova direttiva (UE) 2018/851 <…> che modifica la direttiva quadro rifiuti 200/98/CE. Nel nuovo articolo 6 paragrafo 4, infatti, è espressamente stabilita la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso.”
La lettura del paragrafo della direttiva, citato e riportato nella stessa nota, ci sembra invece demandare sempre ed ancora allo Stato, che direttamente (“gli Stati membri possono decidere caso per caso”) o indirettamente (“… o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali”), mantiene la competenza in merito alla possibilità di definire l’avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto. Non si trova infatti traccia della “espressamente stabilita” possibilità “per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso”.
Al netto di miei limiti di comprensione, quindi, la nota ministeriale vorrebbe attribuire alla nuova Direttiva 8018/851 degli elementi di novità che, almeno nei termini di competenza su cui si focalizza la citata Sentenza 1229 del Consiglio di stato, non sembrano realmente sussistere.

risponde Paola Ficco