Registro: non è richiesto per i produttori di rifiuti da C&D, non pericolosi. Ma se c’è conto proprio, va tenuto per il trasporto
Quesito numero 1328
Un’azienda produttrice di propri rifiuti da demolizione e costruzione, non pericolosi, li trasporta dal cantiere, in conto proprio, all’impianto di recupero. Deve compilare il registro di carico e scarico?
Il Dlgs 205/20110, recependo la direttiva comunitaria 98/2008, modifica in maniera sostanziale la parte relativa ai rifiuti del Dlgs 152/2006. L’obbligo è entrato in vigore dal 1º giugno 2011 in contemporanea all’avvio del Sistri.
Fra le principali novità è stato introdotto l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti iscritti all’Albo Gestori Ambientali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell’articolo 212 comma 8).
Approfondendo però la questione, sul decreto legislativo 152/2006, leggiamo che l’articolo 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013, ha modificato l’articolo 190, apportandone importanti modifiche che parrebbero esonerare il caso in questione.
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