La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un’Associazione, iscritta nel Registro regionale Lombardia delle Associazioni senza scopo di lucro, è stata autorizzata dal Comune (così come previsto dal Regolamento comunale) ad effettuare la raccolta differenziata del solo cartone con il successivo conferimento al centro di raccolta comunale (Dm 8 aprile 2008) senza uscire dal perimetro amministrativo del comune medesimo. Tale Associazione ha dichiarato di esercitare marginalmente l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ex Dlgs 3 luglio 2017, n. 112) in quanto la sua attività principale è relativa ad altri settori (ad es. gestori di rifugi di montagna, ecc.).
Il quesito che si sottopone è se l’Associazione in parola per effettuare il servizio di raccolta differenziata del cartone è tenuta ad iscriversi all’Albo nazionale Gestori ambientali non essendo un’impresa così come indicato dall’articolo 212 comma 5, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152? Nel caso affermativo in quale categoria dell’Albo Gestori Ambientali è tenuta ad iscriversi?
Un trasportatore esegue, con motrice e rimorchio, un trasporto di rifiuti con Cer diverso (es. metallo 200140 e plastica 200139), caricando sulla motrice il metallo e sul rimorchio la plastica. Durante la compilazione dei formulari, in particolare quello della plastica, è corretto riportare nella sezione riservata a “modalità e mezzo di trasporto” la sola targa del rimorchio e non anche quella della motrice (avente quest’ultima su di sé il solo 200140)?
Privato cittadino che conferisce a un impianto di recupero autorizzato in procedura ordinaria.
Premesso che l’articolo 193, Dlgs 152/2006 si applica al “trasporto effettuato da enti o imprese”, si chiede se l’esclusione dall’obbligo del formulario si possa riferire anche ai rifiuti pericolosi con finalità di recupero (olio minerale esausto o accumulatore al piombo esausto) consegnati dal privato cittadino.
L’impianto di recupero autorizzato annoterà nel registro di carico-scarico rifiuti solo il dato riferito alla quantità ricevuta dal privato cittadino ed il Comune di produzione del rifiuto. È giusta questa prassi o nel registro dovranno essere riportati altri dati?
Un’industria chimica redige contratti di manutenzione /pulizia/sostituzione (es. filtri, resine a scambio ioniche, lana di roccia, macerie ecc.) con fornitori di servizio terzi all’interno della propria unità produttiva e su apparecchiature/costruzioni edili e impianti di proprietà propria.
I fornitori del servizio manutentivo propongono preventivi con due prezzari:
offerta 1 con trasporto smaltimento rifiuti prodotti dalla propria attività manutentiva (per es. macerie prodotte da demolizione bacino contenimento per rifacimento)
offerta 2 senza smaltimento del rifiuto prodotto che viene lasciato in carico all’industria compreso il trasporto e analisi di caratterizzazione.
Chi è il reale produttore del rifiuto generato da tali attività e che deve essere quindi riportato nel formulario?
Chi è incaricato dello smaltimento?
Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale il recupero è considerato la migliore opzione ambientale (articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006). Si chiede se un rifiuto inerte non pericoloso che non rispetta anche un solo parametro del test di cessione di cui all’Allegato 3 del Dm 5 febbraio 1998 debba necessariamente essere considerato non recuperabile e dunque costretto ad essere conferito per lo smaltimento.
Oppure se, al contrario pur superando un parametro, possa comunque essere conferito in un impianto che effettui le operazioni di recupero [R5] e tramite l’omogeneizzazione e la miscelazione con altri rifiuti inerti non pericolosi tendere a rispettare tutti i parametri del test di cessione, così da poter essere destinato alla produzione di EoW/aggregati riciclati.
Con l’entrata in vigore del regolamento 2017/997/Ue, relativo alla classe di pericolo HP 14 Ecotossico, si chiede se è ancora applicabile il criterio di classificazione degli idrocarburi fornito dall’Istituto Superiore della Sanità con parere n. 036565 del 5 luglio 2006. In particolare, si vorrebbe sapere se il rifiuto costituito da guaine bituminose, prodotte a seguito della loro rimozione, è da classificare pericoloso a fronte di un tenore di idrocarburi C>10 > di 25.000 mg/kg, tenendo presente che queste sono prodotte mediante l’utilizzo di bitume ottenuto dalla distillazione del petrolio che notoriamente non è classificato pericoloso.
Rifiuto pericoloso assoluto EER 11 01 05* acidi di decapaggio, costituito da acido cloridrico diluito. Da analisi precedenti sono state attribuite, sulla scorta di un dato di cloruri pari al 20%, le caratteristiche di pericolo HP8 ed HP5, inoltre il rifiuto viene gestito in ADR come Acido cloridrico UN 1789 classe 8.
Il produttore ha modificato il processo di origine apportando una diluizione maggiore sul prodotto iniziale e la concentrazione rilevata nel rifiuto mediante titolazione ora risulta pari al 10,7%. Come operare ai fini dell’attribuzione dell’HP8?
Ai fini del trasporto su strada, il numero Onu e la relativa assoggettabilità alla normativa non sarebbe più applicabile, o tale numero andrebbe rivalutato?