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Abbandono rifiuti: proprietario del terreno non risponde per terzi

Sentenza 14 gennaio 2016, n. 1158

La massima
Rifiuti – Abbandono su terreno – Responsabilità proprietario del sito – In caso di abbandono da parte di terzi sine titulo – Insussistenza
Rispondono del reato di gestione illecita di rifiuti ex “Codice ambientale” solo i terzi sine titulo che abbandonano i rifiuti su un terreno qualora il proprietario non sia a conoscenza della condotta.
Il proprietario del sito dove sono stati illecitamente depositati rifiuti non risponde penalmente per la sola qualifica dominicale rispetto al terreno. La possibilità di imputargli il reato di discarica abusiva nella sua forma omissiva sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento.
In assenza del suddetto obbligo, nessuna responsabilità può essere attribuita al titolare di un terreno che ometta di vigilare sulle condotte, tanto più se abusive dal punto di vista civilistico (sine titulo), di chi ha la materiale disponibilità del terreno. (C.K.)