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Gestione rifiuti: sì a gare pubbliche in luogo di affidamento in house

Sentenza 18 dicembre 2015, n. 5759

La massima
Rifiuti – Gestione ex articoli 198, Dlgs 152/2006 e 112, Dlgs 267/2000 – Competenza Comuni – Scelta metodologia affidamento servizio – Sussistenza
La gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, e quindi anche la modalità di affidamento del servizio, spetta alle amministrazioni comunali ai sensi del Codice ambientale e del Dlgs 267/2000 (Testo unico Enti locali, Tuel). Il ritardo nell’attivazione dei bacini territoriali non svuota, nelle more, la competenza delle amministrazioni locali in tema di rifiuti. Infatti, ai sensi dell’articolo 112 Dlgs 267/2000 gli Enti locali provvedono ai servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti, così come ai sensi dell’articolo 198 del Dlgs 152/2006 i Comuni possono scegliere la disciplina del servizio, tra cui la modalità di affidamento dello stesso. Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto libere le amministrazioni locali di affidare la gestione dei rifiuti attraverso una procedura di evidenza pubblica, rigettando il ricorso della società ricorrente (organismo in house delle amministrazioni resistenti) che contestava questa tipologia di gara in favore di un affidamento in house. (C.K.)