Gestione illecita rifiuti: datore risponde per omessa vigilanza sui dipendenti
La massima
Rifiuti – Gestione illecita ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Condotta materiale ad opera dei dipendenti – Omessa vigilanza da parte del datore di lavoro – Responsabilità – Sussistenza
Il reato di gestione illecita di rifiuti è imputabile al datore di lavoro anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta.
In assenza di particolari assetti societari o specifiche deleghe di funzioni, è obbligo del datore di lavoro prendere cognizione della violazione di specifici obblighi di legge da parte dei dipendenti in materia di rifiuti. Infatti, la responsabilità ex articolo 256, Dlgs 152/2006 (gestione illecita di rifiuti) non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza sull’operato dei lavoratori. (C.K.)
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