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Auto d’epoca e ricambi: sono le modalità di reimpiego e conservazione che tracciano il confine rifiuto/non rifiuto

Sentenza 7 gennaio 2013, n. 194

La massima
Rifiuti – Veicoli fuori uso – Dlgs 203/2009 – Auto d’epoca – Parti di ricambio – Inclusione tra i rifiuti – Condizioni – Non conformità alle finalità di restauro o reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione
Ai sensi del Dlgs 203/2009, le parti di ricambio dei veicoli “d’epoca” o “di interesse storico” non sono ricomprese nella definizione di “rifiuto” a condizione siano conservate in modo adeguato. La normativa sulle “auto d’epoca” o “storiche” (Dlgs 24 giugno 2003, n. 209) ribalta il principio generale sulla nozione di pezzo di ricambio come “rifiuto”, stabilendo che esso non va valutato con riferimento alla fonte da cui esso proviene bensì dall’impiego che ne deve essere fatto, dato che l’uscita di produzione e l’assenza di nuova e attuale produzione di parti di ricambio richiede la piena utilizzazione di tutte le parti ancora esistenti e reperibili.
Non si può inoltre procedere mediante qualsiasi forma di raccolta e di custodia senza incorrere nei limiti e nelle garanzie previste dalla normativa in tema di rifiuti. Proprio per questo i pezzi di ricambio vanno adeguatamente conservati e potranno essere ricondotti alla categoria di “rifiuto” nei casi in cui non siano conformi alle finalità di restauro o di reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione (A.G.).