La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Ai sensi della lettera bb), comma 1, articolo 183, Dlgs 152/2006, è possibile effettuare il deposito temporaneo degli imballaggi vuoti dei fitosanitari presso una cantina cooperativa sociale? Gli imballaggi vuoti sono stati prodotti da imprenditori agricoli soci della stessa cantina. Se ciò è possibile, la cantina deve caricare sul proprio registro c/s rifiuti le caratteristiche degli stessi e riportare nella quarta colonna del registro come luogo di produzione ed attività di provenienza del rifiuto, l’indirizzo dell’azienda agricola e la ragione sociale della stessa o tali informazioni vanno riportate nelle annotazioni insieme alla nota: “trasporto effettuato dal produttore, ai sensi del comma 9-bis, articolo 193, Dlgs 152/2006”?
Impianto autorizzato dalla Regione in procedura ordinaria allo stoccaggio e al trattamento di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, per i quali l’autorizzazione prevede segnatamente l’attività D15.
Si chiede se sia possibile, dopo aver sottoposto dette tipologie di rifiuti, aventi vari Cer ad operazioni di triturazione ed imballaggio, inviarli a smaltimento cumulativamente per attività D1 con il Cer 191212.
Consorzio intermediario senza detenzione per la raccolta di rifiuti indumenti usati (Cer 200110) effettuata dalle ditte associate, titolare sia delle convenzioni con i Comuni/Società di servizi che delle convenzioni con gli impianti di recupero. Le ditte associate effettuano raccolta, trasporto e messa in riserva. Si chiede: per i rifiuti trasportati senza formulario, cioè quelli provenienti da raccolta stradale, il Consorzio deve inserire comunque il movimento nel suo registro di carico e scarico (perché titolare della convenzione con il Comune/società di servizi)? E se fosse così, deve suddividere la registrazione dei carichi a seconda del Comune di provenienza, visto che in una giornata si fa la raccolta in più di un Comune?
È possibile che in un formulario appaia più di un intermediario, cioè il Consorzio (intermediario delle ditte associate) e società privata (intermediario per conto degli impianti di recupero)?
Un Presidio ospedaliero utilizzerà bilance certificate per pesare i rifiuti e sarà indicata anche l’unità di misura degli etti (es: 6,3 kg). L’impianto di smaltimento (per problemi legati al software) non è in grado di accettare il peso dichiarato riportato sullo scontrino di pesatura della bilancia allegato al formulario. Si è allora deciso che il formulario indicherà il peso espresso in litri, mentre il registro di invece indicherà il peso espresso in kg. È corretto?
Raccolta e trasporto di alberi da abbattere presso abitazioni private, strade comunali eccetera che devono per normativa essere gestite come rifiuti.
Il produttore (l’azienda che effettua la potatura) una volta tagliata la pianta, carica il camion con il materiale proveniente da varie vie o zone. Con un viaggio riesce pertanto a trasportare i rifiuti prodotto da vari siti e il conducente compila un formulario per ogni sito di produzione del rifiuto e una volta carico si avvia all’impianto di recupero-smaltimento.
Il problema pratico è pertanto legato alla chiusura dei formulari nel caso di “microraccolte” con il riscontro effettivo dei vari pesi. Si può effettuare una pesata unica di ingresso ed uscita ottenendo un netto complessivo che sarà poi suddiviso tra i vari carichi in ingresso in base ad esempio al numero di colli (numero di tronchi caricati o altri parametri presi a riferimento ma caricati da ogni singolo cantiere eccetera). Nei formulari si riporta quindi una quantità stimata che però nel complesso va a coincidere con il peso totale conferito e riportato sul bindello della pesa.
Centro di raccolta gestito ai sensi del Dm 8 aprile 2008 dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana per conto di un Comune. Il centro è dotato di un registro di carico e scarico (Detentore). Nel registro i carichi dei rifiuti devono essere riportati giornalmente, o al momento dello scarico (registrazione formulario), può essere effettuata una sola registrazione per il carico? Devono essere riportate le giacenze dei rifiuti sul Mud? I quantitativi raccolti nel centro vanno dichiarati solo dal Comune nel Mud rifiuti urbani?
Una ditta acquista materia prima “filo metallico” supportato da bobine di plastica o di ferro. Le bobine non vengono considerate rifiuto ma gestite in due modi diversi: in parte vengono restituite al fornitore italiano, con compilazione Ddt; in parte vendute ad una ditta tedesca che le riutilizza, con compilazione Ddt. Quale è la forma più appropriata visto che non lo considerano rifiuto?
Se un rifiuto passa da un impianto in semplificata ad un impianto in ordinaria, sicuramente l’impianto in ordinaria può accettarlo non avendo vincoli; invece, si ritiene che quello in semplificata non possa farlo poiché l’articolo 6, comma 8, Dm 5 febbraio 1998 prevede che il passaggio R13-R13 sia possibile solamente per i rifiuti in regime semplificato. Inoltre, l’impianto in regime semplificato dovrebbe assicurarsi che quello in ordinaria faccia effettivamente recupero e con le modalità previste del citato Dm.
I punti 5.16 e 5.19 Dm 5 febbraio 1998 per i Raee prevedono l’R4. Un’impresa prende in R13 Raee ed effettua solo lo smontaggio per generare altri rifiuti (191202, 191203, 191204, 160216, eccetera) che invia ad altro impianto per il successivo recupero (triturazione, galvanizzazione, eccetera); quindi, non effettua triturazioni per la produzione di materie o componentistica. Si ritiene che il primo impianto ha effettuato un primo recupero sui rifiuti (R4) anche non avendo prodotto componentistica o materie, e pertanto tali rifiuti andrebbero caricati sul registro dell’impianto come prodotti dall’attività di recupero, previo scarico del rifiuto originario con operazione di recupero R4.
Quando cediamo materiale (plastica, cartone eccetera) proveniente dal nostro impianto di messa in riserva (R13) ad altre aziende, chiaramente stiamo attenti che entro tre mesi arrivi la copia del formulario controfirmata dal destinatario.
Chiediamo se la nostra responsabilità, in qualità di produttori/detentori del rifiuto, termina nel momento in cui il materiale arriva all'impianto destinatario, oppure, se dobbiamo pretendere dall'impianto stesso una dichiarazione in cui si descrivano le operazioni che il rifiuto subisce una volta entrato in loro possesso.
Quando, invece, la cessione del materiale viene effettuata con Ddt (ad esempio plastica macinata), dobbiamo assicurarci che l'impianto a cui vendiamo il sopraccitato materiale abbia una regolare autorizzazione per la lavorazione della merce fornita?
I panni tecnici (stracci) industriali sporchi a noleggio sono rifiuti, oppure “beni d’uso” (usa e restituisci) come pubblicizzato dalle aziende che hanno sottoscritto l’Accordo di programma con il Ministero dell’ambiente?