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Fonti rinnovabili, per l’autorizzazione unica nessuna antinomia tra fonte primaria e decreto di attuazione

Argomenti trattati: Autorizzazioni

Quesito numero 548

Il comma 3 dell’articolo 12, Dlgs 387/2003 riporta: “… costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico…”.
Il punto 15.1 del Dm 10 settembre 2010 riporta: “L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”.
Visto quanto sopra e l’allegato 1 al citato Dm 10 settembre 2010 “Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico”, risulterebbe che l’autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione.
Lo stesso Dm al punto 15.5, però, riporta: “… Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione unica”.
Pertanto, se vale che l’autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, non dovrebbe esserci l’obbligo di cui al punto 15.5, anche in funzione di quanto riportato al comma 3 dell’articolo 12, Dlgs 387/2003 che recita “… interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica…”?