Raee, il raggruppamento agevolato compete al distributore
Quesito numero 546
Si chiede un chiarimento circa il “raggruppamento” dei Raee ritirati dai distributori effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 1, Dm 65/2010 presso un luogo diverso dal punto vendita. In particolare, si vorrebbe sapere:
• se sia possibile che il soggetto che effettua il raggruppamento (cioè che gestisce il magazzino dove sono depositati i Raee in attesa del loro trasferimento) sia un soggetto diverso dal distributore che ha effettuato l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 3 del citato Dm;
• quale soggetto debba firmare, come detentore del rifiuto, il documento di trasporto in uscita dal luogo di raggruppamento dei Raee.
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