La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Nuovo ramo produttivo di un’azienda. Si producono nuovi rifiuti e occorre analizzarli. A quale specializzazione professionale occorre rivolgersi? È necessario avvalersi di un chimico?
Si richiedono chiarimenti in merito al produttore da indicare nel formulario in caso di richiesta da parte di una Municipalizzata di altra Provincia per conferimenti diretti di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, con Delibera della Giunta comunale datata 1998, derivanti da attività commerciali private.
Il produttore da indicare al campo 1 del formulario è la Municipalizzata, il produttore privato che svolge la sua attività nel comprensorio del Comune o il Comune stesso?
Autorizzazione con procedura ordinaria per il trattamento di talune categorie di rifiuti, ed in particolare anche per l’adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi. Macchina trituratrice mobile da utilizzare per l’adeguamento volumetrico di rifiuti in legno. Si chiede di sapere se l’utilizzo di tale impianto mobile debba essere oggetto di integrazione dell’autorizzazione già posseduta.
A e B costituite in RTI hanno un contratto di gestione rifiuti con la committente X.
A e B effettuano tutte le attività previste in contratto comprese quelle di movimentazione, carico, trasporto e gestione dei rifiuti liquidi e/o solidi utilizzando C e D.
C è un impianto di smaltimento con cui A o B hanno un contratto diretto per lo smaltimento dei rifiuti.
D è una società che effettua il trasporto per conto di A e B.
Se A o B dispongono lo smaltimento presso C tramite D si chiede se devono essere annotate come intermediari nel formulario ovvero se sono tenute a compilare il registro di carico e scarico modello B (intermediari senza detenzione) pur avendo un contratto diretto con X.
Se invece A o B dispongono lo smaltimento presso C ed effettuano direttamente il trasporto si chiede se sono tenute a compilare il registro di carico e scarico modello A in qualità di trasportatore o di intermediari con detenzione.
Gestione amministrativa dei lavacassonetti ed ente gestore del servizio di igiene urbana. Ci si riferisce ad una situazione ove i citati veicoli, dopo aver effettuato il servizio di lavaggio sul territorio comunale, accedono direttamente ad un impianto di depurazione chimicofisico di proprietà per lo scarico dei reflui. Il refluo del lavaggio va considerato come rifiuto al suo originarsi contestualmente al servizio (e quindi i mezzi devono avere specifica autorizzazione al trasporto) oppure diventa tale all’atto dello scarico?
Aia per la gestione di un impianto di trattamento fisicochimico (D9) e recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Con riferimento alle analisi da effettuare sui materiali in uscita dall’impianto per essere utilizzati come Mps, l’Aia prescrive (tra l’altro) che l’attività di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (R5) dovrà garantire l’ottenimento di Mps per l’edilizia aventi caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. “In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.” Le Mps per l’edilizia dovranno possedere le caratteristiche di cui all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205. Inoltre, al fine di determinare le relative caratteristiche, il materiale in uscita (Mps o terreni), dovrà essere sottoposto ad idonei accertamenti merceologici ed analitici, comprendenti il test di cessione conforme all’allegato 3 del Dm 5 febbraio1998, per ogni campagna di trattamento.
Sulla base dell’Aia e della normativa, sono chiare le analisi da effettuare sui terreni da riposizionare in loco (test di cessione; caratterizzazione conforme a colonna A o B, allegato 5 alla parte IV del titolo V, Dlgs 152/2006). Però si hanno dubbi sulle analisi da effettuare per i materiali in uscita da utilizzare come Mps. Per l’Aia, sembrerebbe sufficiente valutare le caratteristiche tecniche di cui all’allegato C alla Circolare del Ministero dell’ambiente 5205 che prevede per l’ecocompatibilità, unicamente, che il materiale sia conforme al test di cessione previsto dal Dm 5 febbraio 1998.
Si chiede: il test di cessione è sufficiente a garantire che le Mps ottenute dal recupero dei rifiuti, anche pericolosi, non presentino caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini?
Cautelativamente, per le Mps si è deciso di effettuare sia il test di cessione sia l’analisi di caratterizzazione, verificando ogni volta che sia conforme ai limiti previsti dalla colonna A dell’allegato 5 alla parte IV, titolo V, Dlgs 152/2006. Forse questa è questa posizione troppo cautelativa perché limita notevolmente i quantitativi di materiali in uscita dall’impianto che si possono recuperare come Mps.
È possibile ritirare da uno stabilimento (produttore di scarpe) materiale di risulta (suolette in gomma) con il Cer 191204 e conferirlo in un impianto di messa in riserva con il codice R13?
Se è possibile, l’impianto di messa in riserva è costretto a dimostrare che un certo quantitativo di percentuale del sopraccitato rifiuto viene recuperato?
Gestore del ciclo idrico integrato. Tra i Cer autorizzati dalla Provincia con Aia, 200304 e 200306 sono quelli che in massima parte vengono conferiti all’impianto.
In base al nuovo articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 si chiede:1) il trasportatore che svolge la pulizia manutentiva e conferisce a destino il Cer 200306 deve, dal 25 dicembre 2010, essere indicato sul formulario come produttore?
2) Il trasportatore deve figurare sia come produttore al punto 1 del formulario (indicando ragione sociale e indirizzo della ditta di autospurgo e relativo codice fiscale) sia come trasportatore al punto 2 del formulario?
3) Il vero produttore del Cer 200306 va indicato sulle annotazioni? Se sì con quali estremi?
4) Il nome e l’indirizzo del proprietario dell’immobile oggetto della pulizia manutentiva, Cer 200306, deve essere riportato da qualche parte nel formulario? Quali dati? Eventualmente quali di questi dati dovranno figurare sul registro carico/scarico rifiuti dell’impianto di trattamento/smaltimento nello spazio relativo alle annotazioni?
5) Se il trasportatore (in questa fase transitoria ante Sistri) vuole conferire il Cer 200306 secondo la precedente normativa (dove risultava solo come trasportatore) può essere accettato dall’impianto di destino o il carico deve essere respinto?
6) Il Cer 200304 (fosse settiche) deve essere accompagnato dal formulario compilato secondo le precedenti modalità poiché non compare esplicitamente la fossa settica nel comma 5 dell’articolo 230?
Società cooperativa di servizi che svolge attività di gestione dei cimiteri comunali e iscritta all’Albo gestori in categoria 1, categoria 4 e la categoria di cui all’articolo 212, Dlgs 152/2006. Nello svolgimento di tale attività vengono prodotti rifiuti da esumazione estumulazione e da gestione cimiteriale. Chi è il produttore, la cooperativa o il Comune?
In base a quanto previsto dall’articolo 212, comma 9, Dlgs 152/2006, come modificato dall’articolo 25, Dlgs 205/2010,gli autocarri che non hanno installato la black box entro il 25 febbraio 2011 sono sospesi dall’Albo.Ciò vuol dire che tali autoveicoli dal giorno 26 febbraio non possono più trasportare rifiuti?Ma la sospensione parte dal giorno 26 febbraio o dal ricevimento del provvedimento di sospensione (se è previsto l’invio di tali provvedimento?E le imprese che hanno ritirato ma non installato la black box?
Spandimento fanghi in agricoltura (R10): attualmente nella compilazione dei formulari si indica quale “destinatario”, la nostra stessa società (produttrice e responsabile per lo spandimento) unitamente all’azienda agricola nella quale vengono sparsi i fanghi. Con l’avvento del Sistri, come dovremo indicare invece i vari soggetti?
Si chiede se, nonostante la modifica della nozione di sottoprodotto di cui al Dlgs 205/2010 che ha eliminato la condizione del valore economico, nel caso in cui un sottoprodotto non sia venduto ma si paghi, per il suo ritiro, al soggetto terzo che poi lo utilizzerà, non sia evidente la volontà di disfarsi di quel materiale e quindi la sua classificazione come rifiuto. Questa sembrerebbe l’interpretazione di alcuni organi provinciali.
Applicazione del limite di cui al punto 5.1 dell’allegato VIII, parte II, Dlgs 152/2006 per l’operazione di “deposito preliminare” D15 di rifiuti pericolosi.
Tale attività si configura come uno stoccaggio; l’impianto che svolge tale operazione accumula il materiale senza operare su di esso trattamenti in grado di modificarne il peso, di qui le seguenti domande:
1) il limite indicato nel citato riferimento normativo si riferisce al quantitativo massimo giornaliero che la Ditta può indicare come “carico” sul registro di carico/scarico? (dove il quantitativo massimo giornaliero può essere calcolato come somma di più carichi ove questi abbiano un peso limitato?)
2) Non essendo indicato un limite massimo di stoccaggio, significa che la Ditta può accumulare rifiuti oltre la soglia delle 10 t. limitandosi esclusivamente al rispetto dei limiti temporali massimi per l’esecuzione dell’avvio a successivo smaltimento?
3) la possibilità di accorpare i rifiuti nello svolgimento dell’operazione D15 permette di realizzare partite di rifiuto il cui quantitativo è scelto in base alla portata dei mezzi utilizzati (circa 30 t.): il limite delle 10 t. giornaliere è applicato anche nei flussi in uscita?
Non sembrerebbe avere senso che il limite debba essere rispettato verificando la somma dei quantitativi indicati nelle scritture giornaliere di scarico del registro).
Le società che svolgono attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti hanno diritto ad essere esentate dal pagamento della Tarsu, ovvero ad una sua riduzione ed in che percentuale, laddove provvedano in proprio allo smaltimento dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti nei locali nei quali si svolge la propria attività, compresi gli uffici destinati al personale amministrativo? In caso di risposta affermativa, tale diritto sussiste anche se in tale ambito territoriale il Comune di appartenenza garantisce il predetto servizio? Qual è la normativa di riferimento?
L’articolo 11, comma 3, Dlgs 36/2003 descrive una serie di operazioni da compiersi all’arrivo del carico in discarica; tra queste, alla lettera f), verifiche analitiche di conformità del rifiuto.
L’articolo 3, Dm 27 settembre 2010 descrive, pure, la verifica di conformità, non comprendendo, però, le verifiche analitiche, che, invece, sono comprese nell’articolo 4, comma 4.
La verifica di conformità (articolo 3, Dm 27 settembre 2010) è la stessa indicata all’articolo 11, comma 3, Dlgs 36/2003?
La verifica di conformità (articolo 3, Dm 27 settembre 2010) comprende determinazioni analitiche a cura del gestore?
La verifica di conformità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), Dlgs 36/2003 è quella indicata dall’articolo 4, comma 4, Dm 27 settembre 2010?
Si chiede di sapere se i rottami ferrosi prodotti da lavori di demolizione di impianti industriali debbano essere considerati necessariamente rifiuti o, qualora abbiano le caratteristiche delle Mps indicate dal Dm 5 febbraio 1998, possano essere considerate “materie prime secondarie sin dall’origine” ai sensi della circolare Ministero dell’Ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN di cui all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, come modificato.