AIA, la soglia di capacità riguarda solo i rifiuti in ingresso
Quesito numero 539
Applicazione del limite di cui al punto 5.1 dell’allegato VIII, parte II, Dlgs 152/2006 per l’operazione di “deposito preliminare” D15 di rifiuti pericolosi.
Tale attività si configura come uno stoccaggio; l’impianto che svolge tale operazione accumula il materiale senza operare su di esso trattamenti in grado di modificarne il peso, di qui le seguenti domande:
1) il limite indicato nel citato riferimento normativo si riferisce al quantitativo massimo giornaliero che la Ditta può indicare come “carico” sul registro di carico/scarico? (dove il quantitativo massimo giornaliero può essere calcolato come somma di più carichi ove questi abbiano un peso limitato?)
2) Non essendo indicato un limite massimo di stoccaggio, significa che la Ditta può accumulare rifiuti oltre la soglia delle 10 t. limitandosi esclusivamente al rispetto dei limiti temporali massimi per l’esecuzione dell’avvio a successivo smaltimento?
3) la possibilità di accorpare i rifiuti nello svolgimento dell’operazione D15 permette di realizzare partite di rifiuto il cui quantitativo è scelto in base alla portata dei mezzi utilizzati (circa 30 t.): il limite delle 10 t. giornaliere è applicato anche nei flussi in uscita?
Non sembrerebbe avere senso che il limite debba essere rispettato verificando la somma dei quantitativi indicati nelle scritture giornaliere di scarico del registro).
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