Sottoprodotto, End of waste e digestato per la produzione di biogas
Sintesi domanda
Si richiedono chiarimenti sulla normativa applicabile al digestato prodotto in impianti che utilizzano, insieme ai materiali del Dm 5046/2016, biomasse solide e liquide End of waste ai sensi dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. In particolare, si chiede se l’impiego di tali biomasse, autorizzate ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e in base alla norma Uni 11922:2023, insieme ai materiali previsti ex Dm 5046/2016, possa far perdere al digestato agroindustriale la qualifica di sottoprodotto, anche quando sono rispettate le condizioni dell’articolo 184-bis dello stesso decreto.
Sintesi risposta
Il Ministero evidenzia che, in base all’articolo 24, lettera a), Dm 5046/2016, il digestato proviene da impianti di digestione anaerobica alimentati solo con quanto specificato all’articolo 22, comma 1; tuttavia, non è inclusa la biomassa ottenuta dal recupero di rifiuti organici agricoli e alimentari come descritta nell’istanza. Di conseguenza, il digestato prodotto con tali matrici non rispetta le condizioni del decreto citato e non può quindi essere ricondotto alla normativa agronomica prevista.
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – PARTE I (articolo 3-septies)
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 184-bis)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 184-ter)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016 (articolo 22)
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Qualifica del digestato come sottoprodotto - End of Waste del digestato equiparato - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale