End of waste e aggregato per interventi di recupero ambientale
Sintesi domanda
1) Si chiede se, secondo il Dm 127/2024, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto con codice Eer 170504, ma sia invece necessaria una preventiva operazione di recupero (R5) per attestare la cessazione della qualifica di rifiuto;
2) si chiede inoltre se, in base al Dm 5 febbraio 1998 (che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dei recuperi ambientali), il rifiuto Eer 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 con procedura semplificata ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 solo per l’industria della ceramica e dei laterizi e per rilevamenti e sottofondi stradali, e se per gli altri utilizzi e per i recuperi ambientali previsti dal Dm 127/2024 debba essere autorizzato con procedura ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006.
Sintesi risposta
Il Ministero chiarisce che, per produrre aggregato da utilizzare in interventi di recupero ambientale, è necessaria un’autorizzazione ordinaria ex Dm 127/2024 e articolo 208, Dlgs 152/2006. Invece, il recupero ambientale di un sito con rifiuti della tipologia 7.31-bis (Dm 5 febbraio 1998) può seguire la procedura semplificata ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006.
Per il rifiuto con codice Eer 170504, la procedura semplificata consente il recupero ambientale (operazione R10) a condizione che venga superato il test di cessione ex Allegato 3, Dm 5 febbraio 1998 e vengano rispettate le condizioni sul rifiuto da recuperare ex articolo 5, Dm cit. Il recupero ex Dm 127/2024 richiede invece che il rifiuto perda la qualifica di rifiuto attraverso la produzione di aggregato recuperato, poi utilizzato per interventi di recupero ambientale, riempimenti e colmate.
Di conseguenza, il Ministero non condivide la tesi che il recupero R10 debba essere obbligatoriamente preceduto da un trattamento R5 per il rifiuto Eer 170504, confermando la distinzione tra le due procedure per i diversi usi. Quanto affermato vale anche per il secondo quesito posto.
Documenti di riferimento
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Dm Ambiente 5 febbraio 1998 (Allegato 1)
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 216)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 214)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 208)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte I (articolo 3-septies)
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV (articolo 184-ter)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati