End of waste e sostanze pericolose: i limiti dell’applicazione del Reach
Sintesi domanda
Si chiedono chiarimenti sui seguenti tre punti:
1. il Regolamento Reach si applica esclusivamente al materiale End of waste dopo il processo di recupero, ma non ai rifiuti ancora destinati a tale processo;
2. la normativa Reach non può essere utilizzata come criterio per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto, poiché non si applica prima che il materiale diventi End of waste;
3. secondo l’articolo 184-ter, comma 1, lettera c) del Dlgs 152/2006, non è previsto l’obbligo di rispettare il Regolamento Reach né di indicare sostanze o valori relativi nella dichiarazione di conformità End of waste o nelle autorizzazioni relative ai rifiuti in ingresso a tale processo.
Sintesi risposta
Il Regolamento Reach 1907/2006 non impone agli impianti di recupero specifici controlli sui rifiuti in ingresso per la produzione di materiale End of waste, poiché i rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento stesso. Le Linee guida Snpa 41/2022 confermano l’assenza di obblighi Reach sui rifiuti in ingresso; quindi, le informazioni sulle sostanze chimiche e il successivo utilizzo in contesto di classificazione Clp sono comunque importanti anche per la classificazione dei rifiuti.
Nel processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, in basse all’articolo 184-ter, comma 5-bis un prodotto derivato dal trattamento deve rispettare il Regolamento Reach per essere immesso sul mercato, ma tale conformità non garantisce automaticamente la cessazione dello status di rifiuto, che richiede il soddisfacimento di ulteriori condizioni di cui al comma 1, articolo cit. In caso di autorizzazioni caso per caso, il produttore dell’End of waste deve fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità al Reach del materiale immesso sul mercato.
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – PARTE I (articolo 3-septies)
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 184-ter)
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Regolamento 1907/2006/Ce (articolo 2)
Disciplina "Reach" (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)