Discariche e sottocategorie rifiuti non pericolosi
Sintesi domanda
La Regione:
1. chiede se la deroga al limite del parametro DOC, prevista dall’articolo 7-sexies del Dlgs 36/2003 per alcune discariche di rifiuti non pericolosi dopo analisi del rischio, consenta anche di superare il limite di 1.000 mgO2/kgSVh fissato per l’IRDP dalla lettera g) della nota alla Tabella 5 dell’Allegato 4 del decreto cit.;
2. se fosse possibile quanto sopra, chiede se il rifiuto Eer 190501 (sottovaglio da trattamento di rifiuti urbani indifferenziati in impianti di biostabilizzazione) con IRDP superiore a 1.000 mgO2/kgSVh possa essere considerato trattato secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, Dlgs 36/2003, anche alla luce della Circolare ministeriale del 26 luglio 2013;
3. sempre se possibile quanto al punto 1, chiede se, per la valutazione del rischio sull’ammissibilità dei rifiuti e l’idoneità del sito (in particolare riguardo le emissioni di biogas e la gestione ambientale), sia possibile utilizzare, oltre alla procedura prevista dall’Allegato 7, anche le linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche”.
Sintesi risposta
Punto 1. L’articolo 7-sexies del Dlgs 36/2003 consente alle Autorità competenti di autorizzare deroghe per specifici parametri nelle discariche per rifiuti non pericolosi, a condizione che siano individuate in base alla tipologia di discarica, alle caratteristiche dei rifiuti e a una valutazione di rischio. La nota ‘*’ nella Tabella 5 dell’Allegato 4, che esclude l’applicazione del limite DOC per certe tipologie di rifiuti, non si applica alle sottocategorie di discariche in cui sono ammessi rifiuti con valori di DOC diversi, purché tale deroga sia autorizzata e nei limiti della valutazione di rischio.
Punto 2: l’articolo 7, comma 1, richiede che i rifiuti siano trattati prima di essere conferiti in discarica. Il trattamento deve modificare le caratteristiche dei rifiuti per ridurne volume o pericolosità, facilitarne trasporto o recupero, o renderne sicuro lo smaltimento. I rifiuti trattati devono comunque rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti nell’autorizzazione.
Punto 3. Il Ministero informa che il manuale contenente i “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” (revisione 0, giugno 2005) è stato ritirato, e che un aggiornamento è in corso da parte di Snpa.
Documenti di riferimento
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Allegato 7)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Allegato 8)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Allegato 4)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (articolo 5)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (articolo 7-sexies)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – PARTE I (articolo 3-septies)
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (articolo 2)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti