INTERVENTI - Disastro ambientale: i primi chiarimenti della Cassazione sul nuovo delitto introdotto dalla legge 68/2015
La Cassazione, decidendo su una fattispecie di abusivo sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate di rifiuti speciali pericolosi, posto in essere in epoca anteriore alla legge 68/2015 con cui sono stati introdotti i nuovi delitti ambientali, nella quale il giudice di merito aveva pronunciato condanna per il reato di disastro ambientale innominato di cui all’articolo 434 Codice penale, non si è limitata a precisare che la configurabilità di tale reato è espressamente fatta salva dalla clausola di riserva presente nell’incipit dell’articolo 452-quater Codice penale, recante la tipizzazione del nuovo delitto di disastro ambientale, ma ha anche fornito diversi chiarimenti sulla operatività di entrambi i reati, sulla loro relazione con il delitto di inquinamento ambientale previsto dall’articolo 452-bis Codice penale (che si pone in rapporto di progressione criminosa con quello di disastro ambientale previsto dall’articolo 452-quater Codice penale e non ha sostituito il delitto di disastro ambientale innominato di cui all’articolo 434 Codice penale) ed infine sulla disciplina transitoria del ravvedimento operoso di cui all’articolo 452-decies Codice penale, applicabile anche nei processi in corso per reati commessi precedentemente, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.
(29/03/2018) di Pasquale Fimiani