È rifiuto il biogas che si origina nel processo di depurazione delle acque derivanti dalle reti fognarie
La massima
È necessaria l’autorizzazione prevista dalla Parte IV del Dlgs 152/2006 per la combustione del biogas che si origina nel corso e nell’ambito del processo di depurazione delle acque derivanti dalle reti fognarie, destinato ad essere arso al fine di produrre energia a servizio del processo depurativo stesso (in particolare, dell’essiccatore dei fanghi reflui), in quanto rifiuto generato nel corso dell’attività di trattamento nell’impianto, ai sensi dell’articolo 127 Dlgs 152/2006 giacché il relativo coincenerimento si inquadra come un trattamento di un rifiuto combustibile. (P.F.)
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