La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Spedizione di batterie al litio ONU 3480 (pile al litio ionico), certificate 38.3 manuale prove e criteri, in Europa su strada e mare. In base all’istruzione di imballaggio P903, che si riporta nel seguito, si distinguono 2 paragrafi (1 e 2); questi sono alternativi oppure in ogni caso la parola “inoltre” che lega i due paragrafi, rende indispensabile il primo e aggiunge il secondo nella casistica delle batterie di massa superiore a 12 kg e fissate ad un robusto involucro (che nel caso specifico è un parallelepipedo metallico)? Il robusto involucro deve quindi essere anch’esso imballato e movimentato con i dispositivi elencati al punto 2? Diversamente non si spiega l’avverbio “Inoltre” che dà inizio al secondo paragrafo (Inoltre a cosa?). In sostanza, la parola inoltre significa che il secondo paragrafo si aggiunge al primo oppure è alternativo?
Gestiamo diversi centri di raccolta. In seguito all’introduzione del Dlgs 116/2020 diverse utenze non domestiche (studi professionali) chiedono di poter conferire presso il centro di raccolta i toner (Codice Eer 080318) in quanto tale tipologia di rifiuto prodotto rientra nell’allegato L-quater, e pertanto è da considerarsi un rifiuto urbano. Considerando l’elenco dei Eer ammessi presso i Centri di raccolta, ex articolo 4.2 Dm 8 aprile 2008, i toner ammessi presso tali Centri sono quelli provenienti da utenza domestica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è giusto affermare che tale tipologia di rifiuto possa, ancora oggi, essere conferita presso il Centro di raccolta esclusivamente da utenza domestica.
Al fini del risparmio di materiali di naturali e/o di pregio e valutata l’evoluzione normativa relativa ai principi di economia circolare, per le operazioni di copertura giornaliera di discarica mediante l’utilizzo di prodotti end of waste realizzati presso impianti ex 208 (Aia) con linee di produzione dedicate al “capping giornaliero di discariche” non operanti secondo Dm 5 febbraio 1998, esclusivamente per il materiale utilizzato all’interno del lotto attivo della discarica il cui percolato viene raccolto e non disperso in acque superficiali (quindi per operazioni non a contatto con il suolo) è possibile utilizzare come parametro di compatibilità ambientale sul sito di destino il test di cessione Dlgs 121/2020 tabella 5 per discariche per rifiuti non pericolosi, se già autorizzato in fase di Via/Aia della discarica in funzione della categoria di appartenenza, unitamente ad eventuali analisi aggiuntive relative all’eco-compatibilità ambientale?
Società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani in un comprensorio di circa 130.000 abitanti. Occorre affidare ad appaltatore terzo il servizio di pulizia di strade pubbliche (principalmente rimozione fogliame e ramaglie nel periodo autunnale), per conto di uno dei Comuni soci.
Si ritiene che, alla luce di quanto stabilito con delibera del Comitato Nazionale n. 5 del 3 novembre 2016 (e successiva integrazione con Delibera 12 settembre 2017), per l’espletamento regolare di tale servizio la ditta appaltatrice dovrebbe essere iscritta in categoria 1, nella sottocategoria prevista per la raccolta e trasporto di “rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade…”, i cui requisiti minimi sono riportati nella Tabella D6 della citata deliberazione.
Si chiede di chiarire se, per lo svolgimento dell’attività in premessa, sia necessario titolo abilitativo conto terzi ovvero se sia sufficiente il conto proprio ed il relativo tipo di immatricolazione (uso proprio/uso conto terzi) necessario per gli automezzi da utilizzare per l’esecuzione dell’appalto.