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Carogne e carcasse di animali morti, la norma sanitaria “convive” con quella ambientale

Quesito numero 1427

Nel corso dell’attività di perlustrazione sul territorio, o a seguito di segnalazione, vengono sovente rinvenute lungo le strade o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, carcasse di animali selvatici morti (tassi, volpi, cinghiali, lepri, caprioli, ecc.) o carogne poiché, talvolta, si presentano in stato di decomposizione.
La morte, nella maggior parte dei casi, è dovuta a collisioni stradali notturne con i veicoli circolanti.
Si chiede se: gli animali in parola (in decomposizione o meno) sono da considerare rifiuti o no ai sensi del Dlgs 152/2006 e se la loro rimozione e il trasporto (Cer 18 01 02 o 18 01 03*) deve essere fatta esclusivamente attraverso imprese autorizzate alla raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 (per avviarle al successivo stoccaggio in attesa dello smaltimento); oppure se la rimozione e il trasporto possono essere effettuate anche da imprese autorizzate alla raccolta e trasporto ai sensi del Regolamento CEE 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale). Oppure, le due norme concorrono e l’impresa che si occupa della rimozione e trasporto deve essere in possesso di entrambi i tipi di autorizzazioni?
Si chiede, infine, se preliminarmente alla rimozione della carcassa/carogna debba essere sempre allertato il Servizio veterinario della competente Asur per conoscere se vi sia la necessità dell’adozione di eventuali cautele di carattere igienico-sanitario per evitare il diffondersi di epizoozie.

risponde Paola Ficco