Rifiuti n. 280
febbraio 2020
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1402 Formulario: è esente il gestore del servizio pubblico

Questo comune ha un gestore del servizio di raccolta e spazzamento che non effettua servizio di pulizia rimozione e trasporto del materiale (rifiuti di varia natura) nelle spiagge. Il servizio di pulizia delle spiagge viene affidato in appalto ad una cooperativa iscritta all’albo gestori che raccoglie separa e trasporta le varie frazioni al centro di raccolta comunale autorizzato ai sensi del Dm 8 aprile 2008. Il trasporto viene effettuato senza il formulario di trasporto poiché riteniamo che anche la cooperativa rientri nella previsione dell’articolo 193 comma 4 in quanto anch’essa qualificabile come soggetto che gestisce il servizio pubblico. È corretto questo comportamento?

a cura di Paola Ficco

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1403 Impianti mobili: cosa sono e lo strano (ma frequente) caso della pressa su camion

Ai fini della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 prevista per gli impianti mobili, si chiede di sapere quale sia la definizione di tali impianti.
Nello specifico una pressa stazionaria che compatta i rifiuti dentro un cassone scarrabile (non compattatore) attaccato alla presa e che viene inviato presso un recuperatore di rifiuti può essere considerato un impianto mobile?

a cura di Paola Ficco

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1404 Produttore iniziale: la distinzione tra giuridico e materiale è contraria al diritto comunitario e continua a confondere

Un’azienda proprietaria di un’area di banchina navale (azienda locataria) concede ad un armatore la possibilità del rimessaggio della propria imbarcazione. L’armatore affida lavori di rifacimento della carena ad una impresa (appalto diretto armatore-impresa) che produce rifiuti in quell’aria.
Può l’azienda proprietaria dell’area prendersi in carico i rifiuti prodotti dall’impresa che lavora per conto dell’armatore, caricarli sul proprio registro e smaltirli o tale compito rimane a carico esclusivo della impresa che ha prodotto i rifiuti?

a cura di Paola Ficco

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1405 Registro: per i rifiuti dell’impianto di raccolta nel porto, si seguono le regole del “Codice ambientale”

Un soggetto esercita attività di ormeggio di battelli in un porto. Ha già due registri di carico e scarico dei rifiuti aperti per due sedi (una amministrativa e una dove eseguono manutenzione ai propri mezzi).
Ha stipulato con l’autorità portuale una concessione periodica per un’altra area all’interno del Porto, dove vi sarà lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, che saranno poi ritirati e smaltiti dal concessionario del Porto stesso. Si chiede: è possibile usufruire del registro di carico e scarico rifiuti inerente la sede dove vengono eseguite manutenzioni (poiché è all’interno dello stesso porto)? In alternativa, se è necessaria l’apertura di un registro specifico, questa concessione deve essere riportata nella visura camerale del cliente?

a cura di Paola Ficco

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1406 Registro: il produttore di pericolosi non deve annotare, ove esente, anche i non pericolosi

Un’impresa che svolge un’attività di servizio e produce solo rifiuti non pericolosi non è soggetta, come indicato nell’articolo 190, Dlgs 152/2006, alla tenuta del registro di carico e scarico.
Quando tale azienda produce anche rifiuti pericolosi diventa soggetta, come previsto dal predetto articolo, all’obbligo di tenuta del registro.
Si chiede se tale azienda sia soggetta all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico tout court, e quindi sia obbligata a registrare anche i rifiuti non pericolosi precedentemente non registrati, oppure se sia obbligata a registrare i soli rifiuti pericolosi.

a cura di Paola Ficco

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1407 Classificazione rifiuti: non si applicano i limiti del Clp perché il Regolamento (Ue) 2014/1357 non li richiama

Si chiede se i valori di concentrazione specifici per singolo composto, presenti nella tabella 3.1 del CLP vanno considerati ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolo di un Rifiuto?
Ad esempio, se per il Solfato di Cobalto l’indicazione di pericolo H350i ha un limite specifico pari a 0,01% (contro lo 0,1% indicato nel Regolamento 1357/2014); se vi è un rifiuto per il quale la concentrazione di tale sale è maggiore a 100 ppm, esso risulta cancerogeno HP7?

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