Discarica abusiva: affinché si configuri non è essenziale l’allestimento di uomini e mezzi
La massima
Discarica abusiva – Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 – Requisiti – Destinazione a smaltimento permanente – Rileva – Predisposizione di uomini e mezzi – Non richiesta – Sequestro preventivo area di proprietà di terzi – Articolo 321, C.p.p. – Legittima
La nozione di discarica valorizza la destinazione dell’area a luogo di smaltimento permanente di rifiuti, senza individuare come elemento essenziale la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione della stessa.
È inamissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di un terreno dove erano stati abbandonati rifiuti speciali di natura eterogenea, che avevano fatto desumere al Giudice di merito una “pregressa e non occasionale attività di accumulo dei rifiuti stessi, il tendenziale degrado dell’area ma, soprattutto, la destinazione di quest’ultima a luogo di smaltimento permanente di rifiuti”.
Questi elementi sono infatti sufficienti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo, a configurare il reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006).
Il sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 C.p.p. ha infatti lo scopo di impedire l’aggravamento del reato o la protrazione delle sue conseguenze, e questo giustifica l’estensione dello stesso anche a beni di proprietà di terzi (A.G.)
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