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Screening e Via: la Regione Marche nel mirino della Consulta

Sentenza 22 maggio 2013, n. 93
((Gu 29 maggio 2013 n. 22))

La massima
Disciplina delle procedure di competenza regionale per la Via - Legge della Regione Marche legge 26 marzo 2012, n. 3 - Determinazione dei criteri per l’individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di Via - Tipologie progettuali da sottoporre a Via regionale e provinciale - Illegittimità costituzionale parziale

La direttiva 2011/92/Ue in materia di Via prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a Via non solo i progetti indicati nell’allegato I, ma anche i progetti descritti nell’allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito della procedura di screening, effettuata avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva. Tali criteri concernono non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche: il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale, con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 della legge della Regione Marche legge 26 marzo 2012, n. 3 nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a Via e a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III della stessa direttiva Ue, come prescritto dall’art. 4, paragrafo 3, della medesima. (S. F.)