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Responsabilità: il produttore dei rifiuti deve sempre verificare i titoli del gestore

Sentenza 19 giugno 2013, n. 29727

La massima
Rifiuti – Responsabilità del produttore – Conferimento a impianti terzi – Dovere di accertare che siano debitamente autorizzati – Minima diligenza – Violazione – Gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) – Concorso – Rientra

Chi conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività.
L’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che hanno ricevuti i rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
È quindi inammissibile il ricorso presentato dai titolari di quattro imprese che avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli. Gli imputati erano infatti perfettamente in grado, adoperando una minima diligenza, di porre in essere tutte le verifiche e le cautele che l’ambito professionale di appartenenza avrebbe richiesto.
Tale responsabilità non viene meno nel caso l’impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento (A.G.).