Fresato d’asfalto, può essere un sottoprodotto
La massima
Fresato di asfalto – Condizioni per la qualifica di sottoprodotto – Inserimento in ciclo produttivo – Assenza di trasformazione – Stoccaggio non a tempo indeterminato – Rientra
Il bitume d’asfalto rimosso dal manto stradale con la certezza di essere riutilizzato, senza necessità di essere sottoposto a trasformazione e “senza particolari operazioni di stoccaggio”, deve essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto). Pur riconoscendo che il fresato viene in genere classificato come rifiuto, nel caso specifico lo stesso va trattato allo stregua di sottoprodotto in quanto quando il fresato “viene inserito in un ciclo produttivo e viene utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito”.
Ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 18 aprile 2002 (causa C-9/00), secondo la quale quando il detentore consegue anche un vantaggio economico dal riutilizzo “la sostanza non può essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto”. (A.G.)
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