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Danno ambientale: la nuova liquidazione vale anche per il passato

Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

La massima
Gestione illecita di rifiuti – Responsabilità del legale rappresentante della Spa – Culpa in vigilando – Sussiste
È responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omesso di controllarlo.
Nel caso della gestione illecita dei rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione (conforme Cass. pen., Sez. III, 14285/2005), laddove la condotta di abbandono di rifiuti venga posta in essere dai dipendenti della società si profila una forma di culpa in vigilando per i legali rappresentanti della società (conforme Cass. pen., Sez. III, 28206/2011)
Tale responsabilità nasce quindi da uno “specifico obbligo di garanzia, che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull’attività dei propri dipendenti”.
Non rileva la prova del fatto che l’automezzo utilizzato per l’illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi appartenesse a una società terza, vista sia la diretta riconducibilità del materiale abbandonato alla società amministrata dal soggetto condannato, sia il diretto coinvolgimento di un dipendente della stessa. (A.G.)