L'impresa che svolge attività di sgombero di cantine e garage, quale gestore e non produttore di rifiuti, deve iscriversi alle categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali dedicate alla raccolta e al trasporto dei pertinenti residui e non alla 2-bis, destinata ai "propri rifiuti".
Lo ha chiarito il Comitato nazionale dell'Albo il 31 luglio 2026 attraverso una nuova risposta alle domande più frequenti (Faq).
L'Albo ha precisato che l'attività in questione richiede l'iscrizione, a seconda della tipologia dei rifiuti gestiti, nelle categorie dell'Albo previste in attuazione del comma 5 dell'articolo 212 del Codice ambientale (la disposizione, lo ricordiamo, prevede l'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto rifiuti, bonifica siti e beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione).
L'impresa che esercita l'attività di sgombero, sottolinea l'Albo, non può infatti essere considerata produttore di rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006. Con la conseguenza che "tali rifiuti non possono rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 212 comma 8 che regolamenta la categoria di trasporto 2-bis destinata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti".
Documenti di riferimento
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Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento Albo nazionale gestori ambientali
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Riferimenti
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Lo strumento di "Reteambiente - Osservatorio di normativa ambientale" che guida all'adempimento degli obblighi