
Sottoprodotti di origine animale, cambia l'importazione
L'Ue ha riformulato le regole per l'import dei sottoprodotti di origine animale (Soa) da parte delle imprese, sia allargando l'elenco dei beni di cui è vietato l'ingresso sia rivedendo i Paesi da cui si può importare.
Le novità sono contenute nei regolamenti 1377/2025/Ue e 1379/2025/Ue, in vigore dal 5 agosto 2025. I due provvedimenti intervengono con modifiche sul regolamento 142/2011/Ue che detta le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (corpi interi o parti di animali e prodotti di origine animale non destinati al consumo umano).
Le nuove disposizioni, da un lato, allargano l'elenco dei Soa e dei prodotti derivati per cui sono vietati importazione e transito nell'Unione europea. Dall'altro, includono nuovi Soa tra quelli che non sono sottoposti a "condizioni di polizia sanitaria". Oltre a rivedere l'elenco dei Paesi da cui è autorizzata l'importazione di determinati Soa.
Tra le ulteriori novità, l'aggiornamento del modello di certificato sanitario e di documento commerciale che accompagnano il trasporto dei Soa e l'implementazione delle regole sui metodi alternativi di trasformazione dei Soa (ad esempio per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili).
Documenti di riferimento
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Regolamento Commissione Ue 142/2011/Ue
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
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Regolamento Commissione Ue 2025/1377/Ue
Prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue
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Regolamento Commissione Ue 2025/1379/Ue
Tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue