
Reflui industriali, se avviati allo smaltimento sono rifiuti
Le acque di lavorazione di un'industria sono rifiuti se inviate in cisterne di stoccaggio e avviate allo smaltimento e se quest'ultimo avviene senza autorizzazione si configura un reato punito dal Codice ambientale.
La Corte di Cassazione con sentenza 11 settembre 2024, n. 34232 è tornata sulla distinzione tra lo scarico di acque reflue industriali e la gestione di rifiuti liquidi. Per scarico, precisa la Corte, deve intendersi qualsiasi versamento diretto delle acque in un corpo recettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria). Al contrario, laddove non ci sia versamento diretto, ma il detentore si disfi delle acque avviandole allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto si tratta di rifiuti.
Sulla base di tali principi la Corte ha confermato la responsabilità del legale rappresentante di una ditta per il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti, dovendosi così qualificare le acque di processo e lavorazione dell'impresa. Le acque venivano infatti previamente immagazzinate in serbatoi di rilancio, quindi inviate in apposite cisterne di stoccaggio e da ultimo avviate a smaltimento.
Ricordiamo, per completezza, che il reato di gestione illecita di rifiuti previsto dall'articolo 256 del Codice ambientale è punito meno severamente del reato di scarico di acque oltre i limiti di legge di cui all'articolo 137 del Dlgs 152/2006.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 11 settembre 2024, n. 34232
Acque reflue industriali - Invio in cisterne di stoccaggio e avvio allo smaltimento - Natura di rifiuti - Sussistenza - Distinzione con lo scarico di acque - Nozione - Qualsiasi immissione tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore (acque superficiali, suolo, rete fognaria) indipendentemente dalla loro natura inquinante (articolo 74, comma 1, lettera ff), Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Abbandono incontrollato di rifiuti liquidi - Smaltimento senza autorizzazione - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 (N.d.R.: articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Scarico con superamento dei valori limite previsti dalla Parte III del Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Insussistenza
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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